Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38735 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38735 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASORIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/03/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 12/3/2025 il Tribunale di Napoli rigettò l’incidente di esecuzione promosso nell’interesse di NOME volto alla sospensione della ingiunzione a demolire emessa il 24/1/2014, notificata in data 8/3/2014, nell’ambito del procedimento n. 88/2013, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, in esecuzione della sentenza emessa dal “Tribunale di Napoli Giudice monocratico di Casoria” del 28/4/2009.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore, COGNOME “stigmatizzando” l’affermazione del Tribunale secondo il quale non era rimasta provata a quale piano dell’immobile si riferisse la certificazione anagrafica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è generico in quanto, oltre a non confrontarsi con la motivazione impugnata, non denuncia alcun vizio di legittimità.
Tale mancanza costituisce una prima ragione di inammissibilità del ricorso (Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023, dep. 2024, Vaccaro, Rv. 285800 – 01).
L’ordinanza, inoltre, fonda il rigetto non soltanto sul mancato raggiungimento della prova in ordine al piano dell’immobile in cui abitava il nucleo familiare del figlio dell’istante ma a sul tempo trascorso dal passaggio in giudicato dalla sentenza che ordinava la demolizione del manufatto abusivo e sulle condizioni economiche, definite di non particolare indigenza attestate dalla certificazione ISEE versata in atti.
Tali ulteriori ragioni fondanti il rigetto sono sostanzialmente ignorate dal ricorso che riferimento alla data in cui era stato rigettato l’incidente di esecuzione volto a ottenere la rev dell’ordine di demolizione e non a quella di passaggio in giudicato della sentenza da cui quell’ordine derivava e ignora il passaggio relativo alla situazione reddituale.
Orbene, è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per Cassazione che si limiti a critica di una sola delle “rationes decidendi” poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti. (Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011 – dep. 27/07/2011, F., Rv. 25097201; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017 – dep. 23/01/2018, Bimonte, Rv. 272448).
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del grado del processo nonché al versamento della somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragi dell’inammissibilità stessa come sopra indicate..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/10/2025