Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Quando si presenta un appello, la precisione non è un optional. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un ricorso inammissibile, perché basato su motivi generici e aspecifici, non solo viene respinto, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso nasce da una condanna emessa in primo grado e confermata dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato era stato riconosciuto colpevole del reato di porto abusivo di armi, previsto dall’art. 4 della legge n. 110 del 1975. La condanna consisteva in quattro mesi di arresto e 800 euro di ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.
La responsabilità dell’imputato era stata accertata sulla base di prove chiare: le immagini di un sistema di videosorveglianza interno a un bar lo mostravano mentre brandiva un lungo coltello e gettava a terra altri oggetti. A queste si aggiungevano le dichiarazioni di un suo parente. Nonostante questo quadro probatorio, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione.
L’Appello e il Ricorso per Cassazione
Il ricorso presentato alla Suprema Corte si basava essenzialmente su due punti: la richiesta di sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive e una generica doglianza sulla determinazione della pena (la cosiddetta dosimetria sanzionatoria).
Tuttavia, come vedremo, la formulazione del ricorso si è rivelata fatale per il suo esito.
La Decisione della Cassazione: Analisi del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per diverse ragioni, tutte riconducibili alla sua genericità e manifesta infondatezza.
In primo luogo, i giudici di legittimità hanno osservato come i motivi del ricorso fossero formulati in modo generico e aspecifico, senza contestare nel dettaglio gli elementi di prova che avevano fondato la condanna nei gradi di merito.
In secondo luogo, la Corte ha rigettato la richiesta di applicare le pene sostitutive. Ha infatti correttamente evidenziato come la normativa introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 (la cosiddetta “Riforma Cartabia”) vieti esplicitamente la sostituzione delle pene detentive brevi quando è già stata concessa la sospensione condizionale della pena.
Infine, e questo è un punto cruciale, la doglianza sulla quantificazione della pena è stata giudicata inammissibile perché non era mai stata sollevata in modo specifico nell’atto di appello. In pratica, l’imputato non aveva contestato l’entità della pena davanti alla Corte d’Appello, e non poteva quindi farlo per la prima volta in Cassazione.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si basa su principi cardine del processo penale. Un ricorso, specialmente in Cassazione, non può essere una mera riproposizione di lamentele generiche. Deve, al contrario, individuare con precisione gli errori di diritto o i vizi logici che avrebbero inficiato la sentenza impugnata. L’assenza di tale specificità trasforma il ricorso in un atto meramente dilatorio e non meritevole di essere esaminato nel merito.
La Corte Suprema non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudice della legittimità delle decisioni precedenti. Pertanto, un motivo d’appello che non attacca specificamente la logica della sentenza impugnata o le norme applicate è, per definizione, inammissibile. La pronuncia sottolinea anche un altro principio procedurale: l’effetto devolutivo dell’appello. Ciò che non viene specificamente contestato nel gravame alla corte inferiore si considera accettato e non può essere riproposto in una fase successiva del giudizio.
Conclusioni
Le conseguenze pratiche di questa pronuncia sono significative. Un ricorso inammissibile non è un esito neutro: la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. Questa decisione serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima perizia tecnica e specificità. Affidarsi a motivi generici o infondati non solo non porta all’annullamento della condanna, ma la rende definitiva e aggiunge un ulteriore carico economico sul condannato. La scelta di impugnare una sentenza deve essere sempre ponderata e basata su vizi concreti e argomentabili, per evitare di incorrere in una secca dichiarazione di inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, aspecifici e manifestamente infondati. Inoltre, una delle questioni sollevate (sull’entità della pena) non era stata presentata nel precedente grado di giudizio.
È possibile ottenere le pene sostitutive se è già stata concessa la sospensione condizionale della pena?
No, la sentenza chiarisce che, in base alla normativa introdotta dal D.Lgs. 150/2022, esiste un divieto di sostituzione delle pene detentive brevi nelle ipotesi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38699 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38699 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di primo grado che lo aveva condannato alla pena – condizionalmente sospesa – di mesi quattro di arresto ed C 800 di ammenda per il reato di cui all’art. 4, I. n. 110 del 1975.
Ritenuto che i motivi di ricorso sono inammissibili in quanto generici, aspecifici e manifestamente infondati: i Giudici di merito hanno in particolare fondato la responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli sulla base della diretta visione delle immagini di videosorveglianza poste all’interno del bar ove avvenivano i fatti (che consentivano di vedere il prevenuto mentre brandiva un lungo coltello e gettava a terra altri oggetto), oltreché sulle dichiarazioni del cugino dell’imputato; correttamente la Corte territoriale ha poi respinto il motivo di gravame con il quale si invocava la sostituzione della pena con le pene sostitutive, stante il divieto di sostituzione delle pene detentive brevi in ipotesi di concessione della sospensione condizionale della pena, introdotto dall’art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; quanto alle doglianze in punto di dosimetria sanzionatoria, è sufficiente rilevare come, dall’incontestata sintesi dei motivi di appello contenuti nella sentenza impugnata, non risulti che il NOME avesse sollevato uno specifico motivo sull’entità del trattamento sanzionatorio inflitto, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso oggi proposto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/10/2025