Ricorso Inammissibile: la Cassazione sanziona la genericità
Quando si decide di impugnare una sentenza, è fondamentale che i motivi del ricorso siano chiari, specifici e pertinenti. Un ricorso inammissibile per genericità non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche serie conseguenze economiche per chi lo propone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio, ribadendo l’importanza del rigore formale negli atti di impugnazione.
I Fatti: Condanna per Fatture False
Il caso riguarda un imprenditore individuale condannato in primo e secondo grado per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, commesso negli anni d’imposta 2014 e 2015. La Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, aveva confermato la condanna a un anno e sei mesi di reclusione, ritenendo provata la responsabilità penale dell’imputato.
La difesa dell’imputato aveva contestato la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, ma i giudici d’appello avevano confermato l’impianto accusatorio. Avevano inoltre stabilito l’equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva reiterata contestata, mantenendo invariato il trattamento sanzionatorio deciso dal Tribunale.
Il Ricorso in Cassazione: Motivi di Impugnazione
Contro la sentenza d’appello, la difesa ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, basandosi su due principali motivi:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione: Si lamentava una presunta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che i giudici di merito avessero valutato le prove in modo parziale e non analitico.
2. Pena eccessiva: In via subordinata, si chiedeva una riduzione della pena, sostenendo che dovesse essere contenuta nei minimi edittali, in applicazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità.
In sostanza, il ricorrente contestava sia la ricostruzione dei fatti che l’entità della pena inflitta, chiedendo alla Suprema Corte un annullamento della decisione.
La Decisione della Suprema Corte: il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha ritenuti del tutto generici. Di conseguenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate. Questa decisione ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche ulteriori conseguenze per il ricorrente.
Le Motivazioni: La Genericità dei Motivi di Ricorso
La motivazione della Corte è netta e si fonda su un principio cardine del processo penale: la specificità dei motivi di ricorso. I giudici hanno sottolineato che l’atto di impugnazione era privo della “puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e delle circostanze di fatto giustificanti l’impugnativa”.
In altre parole, il ricorrente si era limitato a una critica generica e astratta della sentenza d’appello, senza individuare i passaggi argomentativi specifici che riteneva errati o illogici. Un ricorso, per essere ammissibile, deve dialogare criticamente con la decisione impugnata, evidenziando in modo preciso dove e perché il giudice avrebbe sbagliato. La semplice riproposizione di argomenti già respinti in appello o la critica vaga alla valutazione delle prove non è sufficiente per attivare il giudizio di legittimità della Cassazione.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: Il ricorrente deve farsi carico dei costi del procedimento davanti alla Cassazione.
2. Versamento di una somma alla Cassa delle Ammende: La Corte ha condannato il ricorrente a versare la somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende, un ente che finanzia progetti di reinserimento per i detenuti. Questa sanzione serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Questa ordinanza reafirma che il diritto di impugnazione deve essere esercitato con serietà e rigore tecnico. Un ricorso generico non solo non ottiene il risultato sperato, ma aggrava la posizione del condannato con ulteriori oneri economici.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. Mancava di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e delle circostanze di fatto che giustificassero l’impugnazione, e non individuava i passaggi specifici della sentenza d’appello che venivano contestati.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000), aggravato dalla continuazione (art. 81 c.p.), per fatti commessi negli anni d’imposta 2014 e 2015.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37927 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37927 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCE, Sez. dist. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 11 marzo 2025, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermava la pronuncia del Tribunale di Taranto del 28 novembre 2023, con la quale NOME era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il delitto di cui agli artt. 81 c. e 8 del D.Lgs. n. 74/2000, per aver emesso, quale titolare di ditta individuale, fatture per operazioni inesistenti negli anni d’imposta 2014 e 2015. La Corte territoriale, nel confermare l’impianto accusatorio e la statuizione sanzionatoria, riteneva infondati i motivi di gravame proposti dall’imputato, ribadendo la sussistenza del reato e la correttezza del trattamento sanzionatorio applicato, incluso il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva reiterata contestata.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per tassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, COGNOME, denunciando la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) e b, per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché per inosservanza o erronea applicazione della legge penale.
Il ricorrente, in primo luogo, lamenta una valutazione asseritamente parziale e non analitica delle prove da parte dei giudici di merito, che avrebbe condotto a una motivazione viziata e meritevole di annullamento. Si contesta, in sostanza, la ricostruzione fattuale e l’attribuzione della responsabilità penale all’odierno ricorrente.
In via subordinata, il ricorrente sostiene che la pena inflitta sarebbe eccessiva e avrebbe dovuto essere contenuta nei minimi edittali, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, in ossequio ai principi di adeguatezza e proporzionalità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e delle circostanze di fatto giustificant l’impugnativa e dei correlati riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, di cui non vengono neppure individuati i passaggi argomentativi oggetto di censura.
Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità” all’esito del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle mmende, equitativamente fissata come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ommende
Così deciso il 19/9/2025