Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39378 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39378 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
La Corte d’appello di Torino, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di NOME per fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ascrittegli al capo A (in termini di cessione e detenzione di stupefacente), oltre che per resistenza a pubblico ufficiale (capo B).
Avverso la sentenza l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce vizio cumulativo di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità per il capo A), tanto quanto all’accertata cessione di stupefacente a donna rimasta ignota quanto alla detenzione di altri involucri contenti stupefacenti, dei quali uno rinvenuto e contenente cocaina. Per il ricorrente, in particolare, i giudici di merito, in ipotesi di c.d. doppia conforme avrebbero errato nel valutare gli elementi probatori acquisiti agli atti del giudizio abbreviato che, se correttamente valutati secondo la prospettazione difensiva, avrebbero condotto a un giudizio assolutorio.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. In primo luogo, come emerge dal raffronto con i motivi d’appello (esplicitati pag. 3 della sentenza impugnata), il ricorso è fondato esclusivamente su un motivo che si risolve nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (pag. 4 e ss.), dovendosi quindi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: tra le più recenti, Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME, in motivazione; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01).
3.2. A quanto innanzi deve altresì aggiungersi l’inammissibilità della censura ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto deducente motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità. Trattasi di mere doglianze in fatto, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata che, con motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto coerente e non manifestamente illogica, ha ritenuto accertata la cessione di stupefacente previo pagamento, effettuata sotto la diretta percezione delle forze dell’ordine che, senza soluzione di continuità, hanno provveduto a inseguire l’imputato mentre tentava di allontanarsi per poi sorprenderlo nell’atto di disfarsi dì altri involucri, uno dei quali immediatamente rinvenuto e contenente cocaina (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 49411 del 16/10/2022, COGNOME, Rv. 283939 – 01, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01; Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, COGNOME, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione). Con le censure in argomento, difatti, inammissibilmente si prospettano erronee valutazioni probatorie, anche circa la ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni del prevenuto in merito all’essersi disfatto solo di un involucro, peraltro contenente stupefacente per uso esclusivamente personale, in assenza delle quali, a dire del ricorrente e con valutazione che mira a sostituirsi a quella del giudicante, non sarebbe stata accertata la cessione come eseguita dall’imputato,
e, sempre per il ricorrente, ritenute credibili le dichiarazioni del prevenuto, sarebbe stata accertata la sola detenzione, per uso esclusivamente personale, dello stupefacente del quale lo stesso si è disfatto alla presenza delle forze dell’ordine (un solo involucro), nei cui confronti ha anche esercitato resistenza all’arresto
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
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