Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione non è un’operazione da prendere alla leggera. La legge richiede requisiti precisi, la cui mancanza può portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, chiudendo di fatto le porte a un ulteriore esame del caso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di appello possa essere fatale. Analizziamo insieme la vicenda e le importanti lezioni che se ne possono trarre.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di lesioni personali stradali, previsto dall’articolo 590-bis del codice penale. L’imputato, dopo essere stato ritenuto responsabile sia in primo grado che in appello, ha deciso di portare la sua causa davanti alla Suprema Corte di Cassazione, proponendo ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna.
L’obiettivo del ricorrente era quello di ottenere l’annullamento della condanna, contestando la motivazione fornita dai giudici di secondo grado. Tuttavia, il suo tentativo si è scontrato con una valutazione preliminare che ne ha decretato la fine ancor prima di entrare nel vivo della discussione.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile per Genericità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato l’atto e ha concluso senza esitazioni: il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si è fermata a un gradino prima, analizzando la struttura stessa dell’atto di impugnazione.
Secondo gli Ermellini, i motivi presentati dal difensore erano stati formulati in termini “del tutto aspecifici”, contenendo “censure assolutamente generiche” riguardo a una presunta mancanza di motivazione nella sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte ha spiegato in modo chiaro le ragioni della sua decisione, basandosi su principi fondamentali del diritto processuale penale. In primo luogo, ha evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la sentenza della Corte d’Appello era tutt’altro che immotivata. Anzi, era “sostenuta da conferente apparato argomentativo” e aveva fornito una “compiuta risposta” a tutte le doglianze già sollevate nell’atto di appello.
Il punto cruciale, però, risiede nel richiamo agli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale. Queste norme stabiliscono che i motivi di ricorso devono, a pena di inammissibilità, indicare specificamente “le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”. Non è sufficiente, quindi, lamentare genericamente una carenza di motivazione. È necessario, invece, individuare con precisione i passaggi illogici o contraddittori della sentenza impugnata e argomentare punto per punto perché la decisione sarebbe errata.
Un ricorso che si limita a criticare in modo vago la decisione, senza un confronto puntuale e specifico con le argomentazioni del giudice, non soddisfa i requisiti di legge e viene inevitabilmente respinto come ricorso inammissibile.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque operi nel diritto: la precisione e la specificità sono essenziali. Un atto di impugnazione non è un semplice sfogo contro una decisione sgradita, ma un documento tecnico che deve dialogare criticamente con la sentenza impugnata, smontandone le argomentazioni con rigore logico e giuridico.
La conseguenza di un ricorso generico non è solo la sconfitta processuale, ma anche un aggravio di spese per il cliente. La decisione della Cassazione serve da monito: per avere una possibilità di successo, è indispensabile investire nella redazione di un atto che sia chiaro, specifico e giuridicamente solido, evitando critiche superficiali e non circostanziate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano del tutto aspecifici e contenevano censure generiche sulla motivazione della sentenza impugnata, non indicando le specifiche ragioni di diritto e gli elementi di fatto richiesti dalla legge.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza della Corte d’Appello fosse carente di motivazione?
No, al contrario. La Corte di Cassazione ha affermato che la sentenza della Corte d’Appello era sostenuta da un apparato argomentativo conferente e aveva già offerto una risposta completa alle doglianze proposte nell’atto di appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38727 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38727 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da RAGIONE_SOCIALE, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 590 bis cod. pen.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo, avendo la Corte di merito offerto compiuta risposta alle doglianze proposte nell’atto di appello.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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