Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Requisiti di Specificità
Nel sistema processuale penale, la presentazione di un ricorso è un diritto fondamentale, ma deve rispettare precise regole formali e sostanziali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze di un appello formulato in modo vago, definendolo un ricorso inammissibile e condannando il proponente a significative sanzioni economiche. Questa analisi esplora come la genericità dei motivi possa invalidare un’impugnazione.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo, confermata in primo e secondo grado, per i reati di tentato furto e detenzione di grimaldelli. Non accettando la decisione della Corte d’Appello, l’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per Cassazione. Il motivo principale sollevato era la presunta violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, lamentando che i giudici di merito non avessero considerato la possibilità di un proscioglimento immediato per una delle cause previste dalla legge.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno evidenziato come le censure mosse alla sentenza impugnata fossero formulate in termini “del tutto aspecifici” e “assolutamente generiche”. Invece di confrontarsi puntualmente con la motivazione della Corte d’Appello, che aveva ampiamente giustificato la responsabilità penale dell’imputato, il ricorso si è limitato a una doglianza vaga e non circostanziata. Di conseguenza, oltre a rigettare l’appello, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Genericità come Vizio Fatale
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione rigorosa degli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale. Queste norme stabiliscono che i motivi di ricorso, a pena di inammissibilità, devono indicare specificamente “le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”. Nel caso di specie, mancava un vero e proprio confronto critico con le giustificazioni fornite dalla Corte d’Appello. Un ricorso efficace non può limitarsi a enunciare un principio di diritto o a lamentare genericamente una presunta ingiustizia, ma deve smontare, pezzo per pezzo, il ragionamento logico-giuridico del giudice precedente, evidenziandone errori, omissioni o vizi. La mancanza di questa specificità trasforma l’impugnazione in un atto sterile, incapace di innescare un reale riesame della decisione. La Corte ribadisce così un principio fondamentale: il processo di impugnazione non è una terza istanza di merito, ma un controllo di legittimità che esige precisione e pertinenza.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza serve da monito per la redazione degli atti di impugnazione. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta conseguenze economiche dirette per l’imputato. La condanna al pagamento delle spese e dell’ammenda alla Cassa delle ammende rappresenta una sanzione per aver attivato inutilmente il complesso meccanismo della giustizia di legittimità. Per gli operatori del diritto, emerge la necessità di un’analisi approfondita e critica della sentenza da impugnare, traducendola in motivi di ricorso chiari, specifici e supportati da precisi riferimenti fattuali e normativi. In assenza di tali requisiti, il diritto di difesa rischia di essere vanificato prima ancora che la Corte possa entrare nel merito della questione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano formulati in termini del tutto aspecifici e generici, senza un confronto critico con le giustificazioni fornite dalla sentenza impugnata.
Quali sono i requisiti essenziali per un ricorso in Cassazione?
A pena di inammissibilità, un ricorso deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che supportano ogni richiesta, come previsto dagli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38716 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38716 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAPRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di tentato furto e detenzione di grimaldelli.
Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., dolendosi della mancata considerazione in senttenza di eventuali cause d’immediato proscioglimento.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, al contrario, ha reso ampia giustificazione della penale responsabilità dell’imputato unitamente al primo giudice.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le giustificazioni a sostegno del decisum.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il
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