Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38348 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38348 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avver di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in punto di afferma lità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. la sentenza La rei iponsabi-
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto as.iiserti
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile,
Al di là di scarne e generiche affermazioni in ordine a supposti , trizi Icgici della motivazione e al richiamo di massime di giurisprudenza di legittirinità, infat ricorrente in concreto non si confronta affatto con la motivazione della Corte appello, che, anche legittimamente richiamando per relationem l proluncia di primo grado, appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e p tanto immune da vizi di legittimità.
Come si ricorda in sentenza, l’imputato è stato tratto in arresto , mei -tre, rannicchiato sotto il bancone, era nascosto all’interno del negozio, dopo av .r -ne forzato la saracinesca ed esservi entrato con il chiaro intento di rubarei
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cclid. pioc. p non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna deI ricci re pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della caiissa delle mende.
Così deciso il 3/10/2024