Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Principio di Specificità
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede rigore e precisione. Un errore comune, spesso fatale, è la redazione di un atto generico. La recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per difetto di specificità non solo sia destinato al fallimento, ma comporti anche conseguenze economiche per il proponente. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello per una violazione del Codice della Strada, decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Attraverso il suo difensore, deduceva una generica ‘violazione di legge e vizio di motivazione’ riguardo all’accertamento della sua responsabilità penale. L’atto di ricorso, tuttavia, non andava oltre questa affermazione generale, senza entrare nel dettaglio delle critiche mosse alla decisione dei giudici di secondo grado.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è netta e perentoria: i motivi presentati erano ‘manifestamente infondati’ e ‘assolutamente privi di specificità’.
I giudici hanno evidenziato come l’atto fosse del tutto assertivo, non indicando in modo chiaro né i capi o i punti della sentenza che intendeva contestare, né le ragioni di diritto e i dati di fatto a supporto delle sue richieste. In pratica, il ricorso si limitava a una lamentela generica, senza un confronto reale e puntuale con la motivazione della sentenza d’appello.
Le Motivazioni
La Corte ha ribadito un principio cardine del processo penale: l’appello e il ricorso non possono essere una semplice riproposizione di argomenti già vagliati, ma devono contenere una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già esaminato e motivato adeguatamente il rigetto delle richieste difensive avanzate in quella sede, come l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) o il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il ricorrente, invece di contestare nel merito la logicità e la correttezza di quelle specifiche motivazioni, si è limitato a lamentare genericamente la violazione dei ‘principi di ragionevolezza’. Questo atteggiamento, secondo la Cassazione, rende il ricorso sterile e, di conseguenza, inammissibile. Non è compito della Suprema Corte ricercare autonomamente i possibili vizi della sentenza, ma è onere del ricorrente individuarli e illustrarli con precisione.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, non ravvisandosi un’assenza di colpa nella proposizione di un ricorso così palesemente infondato, è stato condannato al pagamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Questa pronuncia è un monito fondamentale: la specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione. Un ricorso efficace deve essere un dialogo critico con la sentenza precedente, non un monologo astratto. Chi intende adire la Cassazione deve essere preparato a un’analisi dettagliata e puntuale, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile e le relative sanzioni economiche.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è privo di specificità, ovvero quando non indica chiaramente i punti della sentenza che si contestano e le ragioni giuridiche e fattuali a sostegno dell’impugnazione, limitandosi a lamentele generiche.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, in assenza di colpa, al versamento di una sanzione pecuniaria (in questo caso tremila euro) in favore della cassa delle ammende.
È sufficiente criticare genericamente la logicità di una sentenza d’appello?
No, non è sufficiente. Secondo la Corte, il ricorrente ha l’onere di confrontarsi in modo concreto e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, dimostrando perché essa sia illogica o errata. Una critica generica viene considerata assertiva e non meritevole di esame nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38334 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38334 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME NOMENOME a mezzo del difensore, avverso la ente eiza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio di motivazione i i ordene al certamento della responsabilità penale per il reato di cui all’art. 7, comn a d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza irr pu
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso lutamente privi di specificità in tutte ie loro articolazioni e del tutto asse
Gli stessi, in particolare, non sono sorretti da concreta specificità e pert censoria, perché non indicano chiaramente i capi o punti ai quali si rife isce corso e non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connes indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che e sorreggono.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Si lamentano, genericamente e cumulativamente, violazione c i legiele e vizi motivazionale, lamentando la violazione del principio di ragionevolezza e rich mando le massime, peraltro assal risalenti, di conso!idati principi in tema li l della motivazione delle sentenze, senza che il NOMEnte, in concreto, si :onf minimamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logiza e con grua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di leceitti
I giudici del gravame del meríto hanno dato infatti conto degli el ementi prova in ordine alla responsabilità del prevenuto ed hanno motivato deguat mente in risposta a tutti i motivi proposti con l’atto di appello (richiesU d cazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen, eii appli della pena pecuniaria in sostituzione di quella difensiva e di riconoscimento d circostanze attenuanti generiche).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. p non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di ir ammis bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricí rr pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento lella sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
mende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il NOMEnte al pagamí nto de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cr)ssa lelle
Così deciso il 3/10/2024