Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso, per essere esaminato, non può limitarsi a critiche generiche. Questa decisione offre spunti cruciali sull’onere di specificità che grava sulla parte che impugna una sentenza. L’esito, in caso di violazione di tale onere, è la dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la condanna di un’imputata per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. La difesa dell’imputata aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, lamentando una presunta carenza totale di motivazione nella sentenza di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla constatazione che le censure mosse dalla difesa erano state formulate in termini “del tutto aspecifici” e “assolutamente generici”. Invece di contestare punti specifici della sentenza impugnata, il ricorso si era limitato a denunciare una generica mancanza di motivazione, senza entrare nel merito delle argomentazioni sviluppate dai giudici d’appello.
Analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte ha sottolineato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la sentenza d’appello era adeguatamente motivata. Essa poggiava su un “conferente apparato argomentativo” sia per quanto riguarda l’affermazione della responsabilità penale dell’imputata, sia per la determinazione del trattamento sanzionatorio. Il problema, quindi, non era nella sentenza impugnata, ma nel modo in cui era stato formulato il ricorso, rendendolo un ricorso inammissibile.
Le motivazioni
Il cuore della motivazione della Cassazione risiede nel richiamo agli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale. Queste norme stabiliscono che i motivi di un ricorso devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che lo sostengono. È necessario un confronto diretto e puntuale con le argomentazioni della decisione che si intende contestare. Nel caso di specie, questo confronto era completamente assente. Il ricorso non ha sviluppato una critica argomentata contro la motivazione della Corte d’Appello, limitandosi a una doglianza astratta e generica. Di conseguenza, non potendo essere esaminato nel merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale: l’accesso al giudizio di legittimità richiede rigore e specificità. Un ricorso non può essere un mero lamento, ma deve essere un atto tecnico che demolisce, punto per punto, le fondamenta logico-giuridiche della sentenza avversaria. Le implicazioni pratiche sono significative: la presentazione di un ricorso generico non solo è inutile ai fini della difesa, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. Una lezione importante sull’importanza della diligenza e della precisione nella redazione degli atti processuali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le ragioni presentate erano del tutto aspecifiche e generiche, limitandosi a lamentare una carenza di motivazione senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa deve contenere un ricorso per essere considerato ammissibile dalla Corte di Cassazione?
Secondo la Corte, un ricorso deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta, instaurando un confronto critico e argomentato con le giustificazioni fornite nella sentenza che si sta impugnando.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38049 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38049 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GJROKASTER( ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME, ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Rilevato che la difesa invoca l’annullamento della sentenza impugnata per essere la motivazione del tutto carente.
Considerato che le ragioni di doglìanza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo con riferimento all’affermazione di penale responsabilità dell’imputata ed in punto di trattamento sanzionatorio.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell’affermazione di responsabilità dell’imputato e del trattamento sanzionatorio adottato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
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Il Consigliere estensore