Ricorso Inammissibile: la Cassazione sanziona la Genericità dei Motivi
Nel sistema processuale penale, la presentazione di un ricorso in Cassazione richiede requisiti di specificità ben precisi. Un’impugnazione non può limitarsi a una generica contestazione, ma deve confrontarsi puntualmente con le motivazioni della sentenza impugnata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché fondato su una critica tautologica e priva di censure effettive, con importanti conseguenze per il ricorrente.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/90. Nello specifico, all’imputato veniva contestata la cessione, in più occasioni, di dosi di cocaina. Avverso tale sentenza, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, affidandolo a un unico motivo di censura.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. I giudici di legittimità hanno ritenuto che il motivo di ricorso fosse “intrinsecamente generico”. La difesa, infatti, non aveva sollevato contestazioni specifiche e circostanziate contro l’apparato motivazionale della sentenza d’appello, ma si era limitata a una critica generale e ripetitiva.
L’importanza della specificità per evitare un ricorso inammissibile
La Corte ha sottolineato come l’unico motivo di censura si risolvesse in una “tautologica critica” all’operato del giudice di secondo grado. In particolare, la contestazione riguardava la congruità della pena e la valutazione della continuazione tra i reati, senza però contenere alcuna effettiva censura che mettesse in discussione la logica e la coerenza delle argomentazioni della Corte d’Appello. Questa carenza ha portato al perfezionamento di una “aspecificità estrinseca”, un vizio che rende l’impugnazione non meritevole di un esame nel merito.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si può ridiscutere il fatto, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per questo motivo, i motivi di ricorso devono essere specifici, indicando con precisione le parti del provvedimento che si contestano e le ragioni giuridiche di tale contestazione.
Nel caso di specie, il ricorso mancava di questo confronto critico. Era una mera riproposizione di doglianze generiche, incapaci di scalfire la struttura argomentativa della sentenza d’appello. Di fronte a tale genericità, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità dell’atto, applicando le conseguenze previste dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per la prassi forense. La presentazione di un ricorso in Cassazione deve essere frutto di un’attenta analisi della sentenza da impugnare, individuando vizi specifici di violazione di legge o di motivazione. Un’impugnazione generica, che si limita a lamentare l’ingiustizia della pena senza un’argomentazione tecnica e puntuale, è destinata a essere dichiarata inammissibile.
Le conseguenze di tale esito sono significative: oltre alla definitività della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia riafferma dunque la necessità di un approccio rigoroso e tecnicamente fondato nella redazione degli atti di impugnazione, per evitare esiti processuali sfavorevoli e ulteriori oneri economici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto “intrinsecamente generico”. I motivi presentati erano una critica tautologica e non specifica contro la sentenza d’appello, mancando di un confronto effettivo con le motivazioni del giudice di secondo grado.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Qual era il reato per cui il ricorrente era stato condannato in appello?
Il ricorrente era stato condannato per il reato previsto dall’art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/90, per aver ceduto in più occasioni dosi di cocaina.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38033 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38033 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MOLA DI BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza emessa in ordine al reat di cui all’ art 73, comma 1, d.P.R. 309/90, consumato per avere ceduto in p occasioni delle dosi di cocaina è inammissibile in quanto intrinsecamente generico
Difatti, l’unico motivo di censura si risolve in una tautologica critica all’op del giudice di appello sotto il profilo della congruità della pena e della ri continuazione, senza contenere alcuna effettiva censura rispetto all’amp apparato motivazionale della sentenza di secondo grado, con conseguente perfezionamento della fattispecie di aspecificità estrinseca.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorren al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore