Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione non è una semplice formalità, ma un’attività tecnica che richiede rigore e precisione. Un’impugnazione mal formulata può portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze negative per il ricorrente, tra cui la condanna alle spese. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa precludere l’esame nel merito della questione.
I Fatti del Caso
Un soggetto, già condannato in primo grado e in appello per il reato di falso (previsto dall’art. 495 del codice penale), decideva di presentare ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava la contestazione della circostanza aggravante della recidiva. Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe errato nel non escluderla, ma il ricorso non andava oltre questa semplice affermazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno ritenuto che il motivo di appello fosse ‘estremamente generico e assertivo’. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, rendendo così definitiva la condanna inflitta nei gradi di merito.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Inammissibile?
La motivazione della Corte si concentra sui requisiti formali imposti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso specifico, il ricorrente si era limitato a denunciare la mancata esclusione della recidiva senza però:
1. Indicare gli elementi specifici su cui si fondava la sua censura.
2. Spiegare perché la motivazione della Corte d’Appello fosse errata o illogica.
Questa genericità ha impedito alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio sindacato, ovvero di valutare la correttezza della decisione impugnata. La Corte ha sottolineato che la motivazione della sentenza d’appello era ‘logicamente corretta’ e che il ricorso non offriva alcun argomento concreto per metterla in discussione. Un’impugnazione non può essere una mera espressione di dissenso, ma deve articolare una critica puntuale e argomentata del provvedimento che si contesta.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso è un requisito imprescindibile. La decisione evidenzia che un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa per far valere le proprie ragioni, ma comporta anche conseguenze economiche dirette per l’imputato. Per gli operatori del diritto, questo caso è un monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione dettagliati, che non si limitino a enunciare un principio, ma che lo calino nella realtà processuale, dialogando criticamente con le motivazioni del giudice del grado precedente. In assenza di tale specificità, la strada verso la Cassazione è, e rimane, sbarrata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘estremamente generico e assertivo’. Non specificava gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della censura, violando i requisiti previsti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Qual era l’oggetto principale del ricorso?
L’unico motivo di ricorso riguardava la richiesta di esclusione della circostanza aggravante della recidiva, che la Corte d’Appello aveva confermato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37318 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37318 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di falso di cui all’art. 495 cod pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine alla mancata esclusione, da parte della Corte di merito, della circostanza aggravante della recidiva, è estremamente generico e assertivo, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) co proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda pag. 3), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l’11 settembre 2024
estensore Il Consiglier
Il Presidente