Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
Presentare un appello è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise per essere efficace. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito, ancora una volta, le gravi conseguenze di un ricorso inammissibile per genericità dei motivi. Quando un’impugnazione non si confronta specificamente con le ragioni della sentenza contestata, non solo viene respinta, ma comporta anche la condanna al pagamento di spese e sanzioni. Analizziamo questa decisione per capire i principi applicati.
I fatti del caso
Il caso riguardava un imputato condannato per il reato previsto dall’art. 73, comma V, del D.P.R. 309/1990, relativo a reati in materia di stupefacenti considerati di lieve entità. L’imputato aveva presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello, lamentando un vizio di motivazione sia riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale sia per quanto concerne la determinazione della pena (la cosiddetta ‘dosimetria della pena’).
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri principali: la genericità dei motivi d’appello e la correttezza della motivazione della Corte d’Appello sulla quantificazione della pena.
Analisi del ricorso inammissibile per aspecificità
Il primo e fondamentale punto su cui la Corte si è soffermata è la totale mancanza di confronto tra i motivi del ricorso e le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. La Cassazione ha ricordato un principio consolidato: un’impugnazione è inammissibile se non indica una chiara correlazione tra le ragioni della decisione contestata e quelle poste a fondamento del ricorso stesso. In altre parole, non è sufficiente lamentare un errore in astratto; è necessario spiegare perché, nel caso specifico, la motivazione del giudice sia errata, illogica o carente. Un ricorso che ignora le affermazioni del provvedimento che intende censurare cade inevitabilmente nel vizio di aspecificità, rendendolo di fatto un atto inutile.
Le motivazioni della Corte
La Corte ha spiegato che la sentenza d’appello, sebbene oggetto di critica, conteneva argomentazioni congrue, in particolare sulla dosimetria della pena. La pena, peraltro, era già stata ridotta in secondo grado. I giudici hanno ribadito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Per assolvere all’obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dei criteri previsti dall’art. 133 del codice penale, anche usando espressioni sintetiche come ‘pena congrua’ o ‘pena equa’.
Una motivazione dettagliata e specifica è richiesta solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore al ‘medio edittale’, cioè al valore medio della pena prevista dalla legge per quel reato. Nel caso di specie, la condanna a otto mesi di reclusione e 1.600 euro di multa era ampiamente al di sotto di tale soglia, rendendo quindi sufficiente una motivazione più sintetica.
Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso, attribuita a colpa del ricorrente, ha comportato la sua condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende. Questa pronuncia è un monito importante: l’atto di impugnazione deve essere un dialogo critico e puntuale con la decisione che si contesta. Limitarsi a riproporre doglianze generiche, senza demolire le fondamenta logico-giuridiche della sentenza precedente, non solo è inefficace, ma espone a conseguenze economiche negative, confermando la decisione impugnata e aggiungendo ulteriori costi.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile, come nel caso di specie, quando è affetto da ‘genericità dei motivi’. Ciò accade se l’atto di impugnazione non si confronta in modo specifico con le argomentazioni della sentenza che si contesta, mancando di indicare una correlazione tra le ragioni della decisione e i motivi dell’appello.
Quando il giudice deve fornire una motivazione dettagliata sulla pena inflitta?
Secondo la Corte, il giudice deve fornire una spiegazione specifica e dettagliata del suo ragionamento solo quando la pena inflitta è di gran lunga superiore al medio edittale previsto dalla legge. Per pene che, come nel caso esaminato, si collocano ampiamente al di sotto di tale soglia, è sufficiente una motivazione sintetica che faccia riferimento a criteri come la congruità o l’equità della pena.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata determinata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36847 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36847 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha ri colpevole del reato di cui all’art. 73, comma V DPR 309/1990.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione del responsabilità nonché alla dosimetria della pena.
Il ricorso è inammissibile in quanto non si confronta sotto alcun profilo con la della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l’impugnazione è inammissib genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, ch ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspeci 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2 268822, Galtellp. La sentenza impugnata reca comunque congrue argomentazioni in ordin dosimetria della pena, che è stata peraltro ridotta rispetto a quella comminata in p accoglimento della impugnazione proposta. E’ invero consolidato il principio graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criter 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aument pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, ess necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltant pena sia di gran lunga superiore al medio edittale, mentre, nel caso di specie, la pen pari a otto mesi di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, resta ampiamente (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. -01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorre Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento dell processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore de delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle am
Così deciso in Roma il 23 settembre 2024