Ricorso Inammissibile: la Cassazione Ribadisce i Requisiti di Specificità
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più comuni e, allo stesso tempo, più insidiosi nel processo penale. Con la recente ordinanza n. 36838/2024, la Corte di Cassazione ha nuovamente sottolineato l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione, pena la declaratoria di inammissibilità e la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere quali requisiti deve possedere un ricorso per essere esaminato nel merito.
I Fatti del Caso: La Condanna e il Ricorso
Il procedimento trae origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Teramo nei confronti di un imputato, ritenuto colpevole del reato di lieve entità in materia di stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, ha sostenuto che il giudice di merito non avesse argomentato in alcun modo sulle possibili cause di proscioglimento previste dall’art. 129 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: la necessità che i motivi di impugnazione siano specifici e direttamente correlati alla motivazione della sentenza impugnata. Secondo i giudici, il ricorso presentato era sia generico che aspecifico.
L’Analisi della Genericità e Aspecificità del Motivo
La Suprema Corte ha chiarito che non è sufficiente lamentare un presunto vizio in termini astratti. L’atto di impugnazione deve instaurare un dialogo critico con la decisione che contesta. Nel caso di specie, il ricorrente non ha tenuto conto della motivazione della sentenza del Tribunale, che aveva fatto puntuale riferimento alle prove acquisite durante il processo. Un ricorso che ignora le affermazioni del provvedimento censurato, senza confutarle punto per punto, cade inevitabilmente nel vizio di aspecificità, rendendo impossibile per il giudice dell’impugnazione valutare la fondatezza delle censure.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile
Le motivazioni della Corte si basano su due pilastri. In primo luogo, viene richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca qualsiasi indicazione della correlazione tra le ragioni addotte dal ricorrente e quelle poste a fondamento della decisione impugnata. In secondo luogo, la Corte ha ricordato che il proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 c.p.p. richiede “l’evidenza” della causa di non punibilità. Tale evidenza, che deve emergere chiaramente dagli atti senza necessità di ulteriori approfondimenti, era del tutto insussistente nel caso in esame. La censura del ricorrente era, quindi, non solo generica ma anche infondata nel merito della richiesta.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità ha avuto conseguenze economiche dirette per il ricorrente. Essendo l’inammissibilità riconducibile a una sua colpa (per aver presentato un ricorso privo dei requisiti di legge), la Corte lo ha condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in linea con quanto previsto dalla legge e dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 186/2000), è stato disposto il versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: l’accesso alla giustizia, specialmente in sede di legittimità, richiede rigore, precisione e una critica puntuale e argomentata del provvedimento che si intende contestare.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico e quindi inammissibile?
Un ricorso è considerato generico quando manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dal ricorrente e quelle che fondano la decisione impugnata. In pratica, se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza, risulta inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso, se dovuta a colpa del ricorrente, comporta la sua condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000,00 euro.
Cosa si intende per ‘evidenza’ necessaria per un proscioglimento secondo l’art. 129 c.p.p.?
Per ottenere un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., la causa di non punibilità deve essere evidente, cioè deve emergere in modo chiaro e inconfutabile dagli atti processuali, senza la necessità di ulteriori accertamenti o complesse valutazioni probatorie. Nel caso di specie, tale evidenza era del tutto assente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36838 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36838 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2024 del TRIBUNALE di TERAMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevol del reato di cui all’art. 73, comma 5, DPR 309/1990.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione del responsabilità non essendo stato argomentato alcunchè sulle cause di proscioglimen 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile.
La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della mo della sentenza impugnata che ha fatto puntuale riferimento alle risultanze del probatorio acquisito in giudizio. Va allora rammentato che l’impugnazione è inammiss genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, ch ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspeci 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/ 268822, COGNOME). Va comunque ricordato che il rilievo di una causa di proscioglim all’art. 129 cod. proc. pen. richiede l’evidenza, nel caso di specie certamente in ex multis, Sez. 6, n. 23836 del 14/05/2013 Ud. (dep. 31/05/2013 ) Rv. 256130 – 01).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorr Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento dell processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore de delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle am
Così deciso in Roma il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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