Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 249 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 249 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 18/01/1970 COGNOME nato a NAPOLI il 12/01/1991
avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME NOME e NOMECOGNOME
Ritenuto che il primo motivo del ricorso di COGNOME NOME, con il quale si contesta l correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato d all’art. 640 co.1 e 2, n. 2 bis cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi d corte di merito, nella parte in cui evidenzia che: a) la denuncia di smarrimento della c Postepay a firma del COGNOME non presenta alcuna intestazione di un ufficio di P.G.; b) verbale reca una data successiva a quella in cui è stato effettuato l’accredito da parte d persona offesa, confermando, dunque, che la carta era nella disponibilità dell’imputato momento della truffa;
che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, i quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenz oggetto di ricorso;
che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione del circostanze attenuanti generiche, nonché l’eccessività della pena inflitta, non è consentit sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si valorizza la sussistenza di tre precedenti specifici per carico dell’imputato;
ritenuto che il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME con il quale si contesta correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato cui all’art. 640 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti pres dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione a pa della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi moss ed esercitare il proprio sindacato;
che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia l’insussistenza degli eleme costitutivi del reato di cui all’art. 640 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disat dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che la brevissima distanza temporale l’attivazione della carta Postepay (4 maggio 2017) da parte dell’imputato e il suo utilizzo p frode (29 settembre 2017) costituisce riscontro idoneo a provare la certa riconducibilità d condotta al Cavaliere;
che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, i quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenz oggetto di ricorso; GLYPH
che il medesimo motivo, nella parte in cui contesta l’eccessività della pena, non consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissar pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenz principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l’onere argomentativo giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenut decisivi, tra i quali la gravità del fatto, la proclività a delinquere dell’imputato, la suss due precedenti specifici a suo carico e il danno materiale cagionato alle persone offese;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna de ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
considerato che il mancato tempestivo deposito delle conclusioni ad opera della parte civile nel procedimento avanti la Corte di Cassazione impedisce la formazione del contraddittorio su tale tema della decisione, con conseguente impossibilità di liquidare parcella irritualmente depositata (Sez. 7, Ordinanza n. 23092 del 18/02/2015 Cc., Rv. 26364101);
che la memoria depositata dalle parti civili, COGNOME e COGNOME COGNOME in dat 22 novembre 2024 è tardiva, non potendo dunque essere presa in considerazione ai fini della liquidazione delle spese;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese delle parti civili.
Così deciso, in data 3 dicembre 2024
Il Consigliere estensore-
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