Ricorso Inammissibile: La Cassazione Boccia l’Appello Generico
Nel processo penale, la presentazione di un ricorso è un momento cruciale che richiede precisione e rigore. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di motivi di appello formulati in maniera generica e aspecifica. Questa ordinanza offre uno spunto di riflessione sull’importanza di redigere atti di impugnazione che dialoghino criticamente con la decisione impugnata, pena la loro inefficacia.
Il Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna emessa nei confronti di un’imputata, ritenuta responsabile del reato di lieve entità in materia di stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. La decisione era stata confermata anche dalla Corte d’Appello.
Avverso tale sentenza, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e un’erronea applicazione della legge penale. Tuttavia, l’atto di impugnazione si è rivelato il punto debole della strategia difensiva, portando a una pronuncia sfavorevole da parte della Suprema Corte.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato l’atto e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha valutato se la condanna fosse giusta o sbagliata. Si è fermata a un esame preliminare, rilevando un difetto insanabile nella forma e nella sostanza del ricorso stesso.
Secondo i giudici, le ragioni presentate dalla difesa erano state formulate in termini ‘del tutto aspecifici’ e contenevano ‘censure assolutamente generiche’. In pratica, il ricorso non spiegava in modo chiaro e puntuale perché la motivazione della Corte d’Appello fosse errata, limitandosi a critiche vaghe e non circostanziate.
Le Motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione sui principi sanciti dagli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale. Queste norme stabiliscono che i motivi di ricorso devono indicare specificamente ‘le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta’. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la sentenza, ma è necessario un confronto critico con le argomentazioni del giudice che l’ha emessa.
Nel caso di specie, mancava completamente questo confronto. L’atto difensivo non si misurava con le ‘adeguate giustificazioni’ fornite dalla Corte d’Appello a sostegno della dichiarazione di responsabilità. Un ricorso che non affronta e smonta punto per punto il ragionamento del giudice precedente è destinato a essere considerato inammissibile, poiché non assolve alla sua funzione. La conseguenza di tale declaratoria è stata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chi opera nel diritto: la precisione è essenziale. Un ricorso in Cassazione non è una semplice riproposizione delle proprie tesi, ma un’analisi tecnica e mirata dei presunti errori contenuti nella sentenza impugnata. La genericità e l’aspecificità dei motivi non solo rendono l’atto inefficace, ma comportano anche conseguenze economiche per l’assistito. La decisione sottolinea come il rispetto delle regole procedurali non sia un mero formalismo, ma una condizione indispensabile per accedere alla giustizia e ottenere una valutazione nel merito delle proprie ragioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi di doglianza erano formulati in termini del tutto aspecifici e generici, senza un confronto adeguato con le giustificazioni fornite dalla sentenza impugnata.
Quali sono i requisiti di un ricorso secondo la Corte?
Secondo la Corte, i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità, devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, come previsto dagli artt. 581 e 591 del codice di procedura penale.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36673 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36673 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, vizio di motivazione, inosservanza o erronea applicazione della legge penale.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell’affermazione di responsabilità dell’imputato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr id dte