Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Generico
Presentare un’impugnazione in Cassazione richiede rigore e specificità. Un ricorso inammissibile non solo è destinato al fallimento, ma può comportare significative conseguenze economiche per chi lo propone. Con la recente ordinanza n. 36382/2024, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: non basta ripetere le proprie ragioni, ma è necessario confrontarsi criticamente con la decisione che si intende contestare. Analizziamo questo caso per capire perché un ricorso è stato giudicato ‘generico’ e quali sono state le sue implicazioni.
Il Contesto del Caso Giudiziario
I fatti traggono origine da una condanna per il reato di furto aggravato in abitazione, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge. In particolare, sosteneva che i giudici di merito non avessero valutato adeguatamente la credibilità della persona offesa, costituitasi parte civile nel processo.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, qualificando il motivo di ricorso come ‘patentemente generico’. Questo giudizio severo si basa su una constatazione precisa: l’imputato si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già esposte nell’atto di appello, senza minimamente confrontarsi con le risposte fornite dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva, al contrario, chiaramente indicato gli elementi che confermavano il racconto della vittima. Tra questi, spiccava il rinvenimento di una parte dei beni sottratti all’interno di un capannone nella disponibilità dell’imputato. Le critiche del ricorrente sulla credibilità della vittima e sul riconoscimento della refurtiva sono state quindi liquidate come ‘censure del tutto assertive’, ovvero mere affermazioni prive di un reale fondamento critico contro la logica della sentenza.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza si fonda su un consolidato principio giurisprudenziale: l’appello non è un’occasione per ripetere le proprie tesi, ma uno strumento per criticare in modo specifico e puntuale le ragioni esposte dal giudice precedente. Riproporre le medesime argomentazioni, ignorando la motivazione della sentenza impugnata, rende il ricorso ‘generico’ e, di conseguenza, inammissibile. La Corte d’Appello aveva infatti adempiuto al suo dovere, motivando la propria decisione sulla base di elementi concreti, come il ritrovamento della refurtiva, che l’imputato ha scelto di non contestare in modo specifico.
La decisione evidenzia che la mancanza di un confronto diretto con il percorso logico-giuridico della sentenza appellata svuota di significato l’impugnazione stessa, trasformandola in un tentativo sterile destinato al fallimento. Di fronte a questa palese genericità, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile.
Le Conseguenze Economiche
La dichiarazione di inammissibilità ha attivato le disposizioni dell’art. 616 del codice di procedura penale. Il ricorrente è stato condannato a due pagamenti:
1. Le spese processuali: i costi sostenuti dallo Stato per il giudizio di Cassazione.
2. Una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende: questa sanzione pecuniaria viene irrogata quando si ravvisano profili di colpa nella proposizione dell’impugnazione. In questo caso, la colpa è stata individuata nella ‘evidente inammissibilità’ del ricorso, un atto che fin dall’inizio si presentava come privo di speranza di accoglimento.
Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito: il processo penale, soprattutto nelle sue fasi di impugnazione, richiede serietà, precisione e argomentazioni giuridiche pertinenti. Un ricorso inammissibile perché generico non è solo una strategia difensiva inefficace, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche rilevanti. La decisione della Cassazione riafferma la necessità di un dialogo critico e costruttivo con le decisioni giudiziarie, pena la chiusura del processo con un aggravio di spese e sanzioni.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato ‘generico’?
Un ricorso è considerato generico quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già presentate nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi in modo specifico e critico con le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Cosa succede se un ricorso penale viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente, può essere condannata anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare 3.000 euro alla Cassa delle ammende?
Perché la Corte di Cassazione ha ravvisato profili di colpa nella proposizione del ricorso, data la sua ‘evidente inammissibilità’. Ciò significa che l’impugnazione era così palesemente infondata da non avere alcuna possibilità di essere accolta, rendendo la sua presentazione un atto negligente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36382 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36382 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BOSCOTRECASE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
è.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napo che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto in abitazione;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la vio della legge penale e processuale penale in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contest assumendo che la Corte di merito avrebbe del tutto omesso di valutare la credibilità della pers offesa, costituitasi parte civile, è patentemente generico poiché ha riproposto il medesimo ordi argomentazioni già esposte nell’atto di appello senza confrontarsi con la motivazione della sente impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01), che ha indicato gli elemen che hanno confermato il narrato dell’offesa (segnatamente, il rinvenimento in un capannone nel disponibilità dell’imputato di parte dei beni sottratti) e nel resto contiene censure del tutto (in ordine al riconoscimento delle res da parte dell’offesa e alla sua credibilità; e alla manca considerazioni degli elementi addotti dalla difesa);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/06/2024.