Ricorso inammissibile: quando l’appello è generico
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione priva di specificità sia destinata al fallimento, trasformandosi in un ricorso inammissibile. Questa ordinanza sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Analizziamo insieme il caso e le sue importanti implicazioni.
I Fatti del Processo
Una persona, condannata in primo e secondo grado per il reato di truffa, decide di portare il proprio caso davanti alla Corte di Cassazione. Il ricorso si articola su quattro distinti motivi, con i quali si contestava la correttezza della motivazione sulla responsabilità penale, l’applicazione dell’aggravante della minorata difesa, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e, infine, la mancata derubricazione del reato in insolvenza fraudolenta.
La Corte d’Appello di Torino aveva già esaminato e respinto tali argomentazioni con una sentenza del 25 ottobre 2023. Nonostante ciò, la difesa ha riproposto le medesime questioni in sede di legittimità.
Analisi del Ricorso Inammissibile e dei suoi Motivi
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo del ricorso, giungendo sempre alla stessa conclusione: l’inammissibilità. Vediamo perché:
1. Critica alla Responsabilità Penale
Il primo motivo era una semplice riproposizione delle argomentazioni già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. I Giudici Supremi hanno evidenziato che un ricorso non può limitarsi a ripetere le stesse doglianze, ma deve contenere una critica argomentata e specifica rivolta contro la motivazione della sentenza impugnata, dimostrando dove e perché essa sia errata. In assenza di ciò, il motivo è solo apparentemente specifico e, quindi, inammissibile.
2. Contestazione sulla Pena e l’Aggravante
Il secondo motivo contestava la valutazione della circostanza aggravante della minorata difesa. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la graduazione della pena e la valutazione delle circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. Il suo operato è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria, cosa che nel caso di specie non è stata riscontrata, essendo la decisione fondata su elementi concreti citati in sentenza.
3. Mancata Applicazione dell’Art. 131-bis c.p.
Anche il terzo motivo, relativo alla particolare tenuità del fatto, è stato giudicato generico. La difesa si è limitata a riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della Corte d’Appello che ne avevano motivato il rigetto.
4. Richiesta di Derubricazione
Infine, la richiesta di derubricare il reato da truffa a insolvenza fraudolenta è stata ritenuta inammissibile per mancanza di specificità. Il ricorrente non ha sviluppato un confronto critico con quanto affermato dai giudici di merito, che avevano spiegato con argomenti logici e giuridici perché il fatto costituisse truffa e non il reato meno grave.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nel principio di specificità dei motivi di ricorso, sancito dall’art. 591 del codice di procedura penale. Un ricorso per cassazione non è un’occasione per riesaminare i fatti, ma per controllare la legittimità della decisione di merito. Per assolvere a questa funzione, l’atto di impugnazione deve instaurare un dialogo critico con la sentenza impugnata. Deve individuare con precisione i punti della motivazione che si ritengono errati e spiegare, attraverso argomentazioni giuridiche, le ragioni di tale presunto errore. La pedissequa reiterazione di argomenti già disattesi trasforma il ricorso in un atto sterile, che non assolve alla sua funzione tipica, conducendo inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni
Questa pronuncia della Cassazione è un monito per tutti gli operatori del diritto sull’importanza di redigere ricorsi specifici e pertinenti. Un ricorso inammissibile non solo priva l’assistito della possibilità di un riesame, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. La difesa tecnica esige un confronto puntuale e argomentato con le decisioni dei giudici di merito, unica via per poter sperare in un accoglimento in sede di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché tutti i motivi presentati erano generici. Essi si limitavano a ripetere le argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
È possibile contestare in Cassazione la quantificazione della pena decisa dal giudice di merito?
In linea di principio no, poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. È possibile contestarla solo se si dimostra che la motivazione fornita dal giudice è manifestamente illogica o contraddittoria, e tale critica deve essere specifica e puntuale nel ricorso.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il caso nel merito. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36237 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36237 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ALTAMURA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di tr indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazio di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merit pag. 2-3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specif ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta l’applicazione della circostanza aggravante della minorata difesa di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. consentito dalla legge in sede di legittimità perché, secondo l’indirizzo consol della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aume ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fi la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la eser aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si in particolare pag. 3 della sentenza impugnata);
osservato che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è generico fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenu infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a ment dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle po a fondamento dell’impugnazione;
ritenuto, inoltre, che anche il quarto motivo che lamenta la mancata derubricazione del reato ascritto all’odierna ricorrente in quello di insol fraudolenta non è consentito in quanto privo di specificità poiché non si confro con quanto affermato dal giudice del gravame, con corretti argomenti logici giuridici, a pag. 4 della sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024
Il Consigliere Estensore
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