Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 36137 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36137 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO del foro di Pescara, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 4 dicembre 2023 la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara – emessa in esito al giudizio abbreviato – che aveva dichiarato COGNOME NOME responsabile del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di mesi 6 e giorni 20 di reclusione, nonché alla multa pari ad euro 1.334,00.
1.1. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, nell’abitazione in uso al COGNOME fu rinvenuto dello stupefacente del tipo marijuana, del denaro contante ed un bilancino di precisione; al ricorrente, per quanto di interesse, è inoltr stata applicata anche la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 134 cod. pen., per il calcolo errato della pena pecuniaria, determinata in euro 1.334,00 di multa anziché in 1.333,00 euro.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione con riguardo all’applicazione della recidiva qualificata, non avendo i giudici di merito indicato ragioni per le quali il fatto per cui si procede deve ritenersi indicativo di una maggio pericolosità.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hann formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
Più in particolare, il Sostituto Procuratore generale in sede ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Il difensore ha chiesto, invece, l’accoglimento dei motiv
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. · Il secondo motivo, il cui esame si impone in via preliminare, è inammissibile perché generico, non indicando con la necessaria specificità i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decis impugnata. Il carattere assertivo della doglianza si scontra, infatti, con la funzio rAf tipica dell’impugnazion quella della critica argomentata avverso la decisione; tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena d inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi d fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l’oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sez. 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434 – 01; Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, COGNOME*, Rv. 254204 – 01). Contenuto essenziale
del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 – 01).
Nel caso di specie, la maggiore pericolosità del reo, che ha giustificato l’applicazione della recidiva, si desume dalla complessiva struttura argomentativa delle due sentenze, che hanno evidenziato, pur tenendo in considerazione la distanza temporale tra i fatti, la gravità della condotta ma anche il numero dei precedenti e la loro omogeneità; tanto al fine di contrassegnare in negativo la personalità del ricorrenteK ed escludere l’occasionalità della ricaduta nel reato.
4.2. Il primo motivo denuncia, nella sostanza, un errore materiale, ovvero di computo, come del resto desumibile dal tenore delle decisioni, da cui non si evince univocamente la violazione dell’art. 134, comma 2, cod. pen.. Non è quindi pertinente il richiamo, fatto dal ricorrente, all’intervento di questa Corte regolatri nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 – 01), poiché relativo alla diversa ipotesi in cui, in esito al giudi abbreviato, il giudice riduce la pena per le contravvenzioni nella misura di un terzo anziché della metà.
Ciò posto, secondo l’orientamento assolutamente maggioritario della giurisprudenza di legittimità, il potere di rettifica è esercitabile dalla Cor cassazione nel solo caso in cui il ricorso sia ammissibile, in quanto la previsione dell’art. 619 cod. proc. pen. non ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all’art. 130 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 40112 del 20/06/202 Pozzi, Rv. 285067 – 01).
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
5.1. L’applicazione di principi di diritto consolidati e la non particol complessità delle questioni consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2024