Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine della procedura penale: la genericità di un ricorso ne determina l’inevitabile inammissibilità. L’analisi del caso in esame, relativo a una condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, dimostra come la mancanza di critiche puntuali alla sentenza impugnata renda vana l’azione legale, comportando anche conseguenze economiche per il ricorrente. Comprendere le ragioni di un ricorso inammissibile è fondamentale per chiunque si approcci al sistema giudiziario.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Catania, che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato aveva tenuto una condotta violenta che integrava le fattispecie di reato contestate. Non accettando la condanna, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento.
L’Analisi della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, nell’esaminare il ricorso, lo ha immediatamente qualificato come generico. Il ricorrente si era limitato a contestare un’omessa motivazione da parte della Corte d’Appello, senza però confrontarsi in modo specifico con le indicazioni, seppur sintetiche, contenute nella sentenza impugnata. Tali indicazioni giustificavano la condanna proprio sulla base della condotta violenta tenuta dall’imputato.
Anche le censure relative al trattamento sanzionatorio sono state giudicate ‘manifestamente infondate’. La Corte ha evidenziato che i giudici d’appello avevano già fornito una motivazione adeguata per la pena inflitta, basata su un giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità, e che tali motivazioni erano incompatibili con la richiesta di un trattamento più favorevole avanzata dal ricorrente.
Le Motivazioni della Decisione
Il fulcro della decisione della Cassazione risiede nel principio di specificità dei motivi di ricorso. Un ricorso in Cassazione non può essere una lamentela generale contro la sentenza precedente, ma deve articolare critiche precise, dettagliate e giuridicamente fondate, capaci di evidenziare errori di diritto o vizi logici nella motivazione del giudice di merito. Nel caso di specie, il ricorso non superava questa soglia di specificità, risultando in una sterile riproposizione di argomenti già valutati e respinti.
La Corte ha quindi applicato la consolidata giurisprudenza che sanziona con l’inammissibilità i ricorsi vaghi, che non riescono a dialogare criticamente con la sentenza che intendono impugnare. La conseguenza diretta è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che ha impedito alla Corte di esaminare il merito delle questioni sollevate.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito sull’importanza della tecnica redazionale e della precisione argomentativa negli atti giudiziari. La dichiarazione di un ricorso inammissibile non comporta solo la fine del percorso processuale e la definitività della condanna, ma anche significative conseguenze economiche. Il ricorrente è stato infatti condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione sottolinea che l’accesso alla giustizia, specialmente in ultimo grado, richiede il rispetto di rigorosi oneri di specificità, la cui violazione trasforma l’impugnazione in un atto inutile e costoso.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Sulla base di questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando è ‘generico’, ovvero quando non contesta in modo specifico e puntuale le ragioni esposte nella sentenza impugnata, ma si limita a lamentele vaghe o a riproporre questioni già decise senza un confronto critico con la motivazione del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa da un tribunale inferiore?
La Corte di Cassazione non riesamina nel merito la congruità della pena, che è una valutazione discrezionale del giudice di primo e secondo grado. Può intervenire solo se la motivazione sulla determinazione della pena è mancante, palesemente illogica o viziata da un errore di diritto, circostanze che in questo caso sono state escluse.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35946 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35946 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il ricorso generico, contestando l’omessa motivazione senza confrontarsi con le puntuali – per quanto sintetiche – indicazioni contenute nella sentenza di appello relativamente alla condotta violenta integrante i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali;
rilevato che manifestamente infondate sono le censure concernenti il trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di appello indicato gli elementi ritenuti – con giudizio di merito non affetto da censure rilevabili in questa sede – incompatibili con il richiesto trattamento più favorevole;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso il 14
2024