Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce il dovere di specificità
Un ricorso inammissibile è l’esito che ogni avvocato teme quando impugna una sentenza. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha nuovamente sottolineato un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale penale: la necessità di formulare motivi di ricorso specifici e non generici. In caso contrario, il giudice non potrà neppure entrare nel merito della questione. Analizziamo questa decisione per comprendere le ragioni e le conseguenze di tale pronuncia.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli per un reato previsto dall’art. 73, comma 4, del d.P.R. 309/90, una fattispecie legata agli stupefacenti considerata di lieve entità. L’imputato, ritenendosi ingiustamente condannato, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione tramite il proprio difensore, lamentando una violazione di legge, in particolare dell’art. 129 del codice di procedura penale.
Il Ricorso Inammissibile per Genericità dei Motivi
L’esame della Corte Suprema si è concentrato non sul merito della condanna, ma sulla forma e la sostanza del ricorso presentato. I giudici hanno rilevato che i motivi di doglianza erano stati formulati in termini ‘del tutto aspecifici’, contenendo censure ‘assolutamente generiche’ riguardo alla presunta mancanza di motivazione della sentenza d’appello. Secondo la Corte, la pronuncia impugnata era, al contrario, sostenuta da un ‘conferente apparato argomentativo’. La difesa non ha instaurato un vero confronto critico con le ragioni esposte dai giudici di merito, limitandosi a contestazioni vaghe. Questo ha portato la Corte a dichiarare il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Cassazione: il Principio di Specificità
La Corte ha fondato la propria decisione sul dettato degli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale. Queste norme impongono, a pena di inammissibilità, che i motivi di impugnazione indichino in modo specifico:
1. Le ragioni di diritto su cui si basa la richiesta.
2. Gli elementi di fatto che sorreggono tali ragioni.
Nel caso di specie, è mancato ogni confronto con le ‘adeguate giustificazioni’ fornite dalla Corte d’Appello a sostegno sia dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, sia del trattamento sanzionatorio applicato. Un ricorso che non dialoga con la sentenza che intende criticare, ma si limita a riproporre argomenti generici, non assolve alla sua funzione e, pertanto, non può essere accolto.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna è divenuta definitiva. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un monito importante per gli operatori del diritto: la redazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi critica e puntuale della decisione contestata. Le censure generiche e stereotipate non solo non portano al risultato sperato, ma espongono il cliente a ulteriori costi.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi di doglianza sono stati ritenuti del tutto aspecifici e generici, senza un confronto adeguato con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali requisiti deve avere un ricorso per non essere considerato generico?
Secondo la Corte, in base agli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale, i motivi del ricorso devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta, pena l’inammissibilità.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35092 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35092 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
‘dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90.
Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, la violazione degli artt. 129 cod. proc. pen.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate n termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente genEriche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta ca conferente apparato argomentativo.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni d diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell’affermazione di responsabilità dell’imputato e del trattamento sanzionatorio adottat ).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa2amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Priderjté