Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega i Limiti dell’Appello
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È necessario presentare motivi specifici, pertinenti e non meramente ripetitivi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta i criteri che rendono un ricorso inammissibile, con conseguenze significative per i ricorrenti. L’analisi di questo caso offre spunti fondamentali per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza di una strategia difensiva ben articolata sin dai primi gradi di giudizio.
I Fatti del Caso
Due persone, condannate dalla Corte d’Appello di Napoli con una sentenza del marzo 2024, decidevano di presentare ricorso per Cassazione. La condanna era legata a reati concernenti sostanze stupefacenti, e in particolare la detenzione a fini di spaccio. Gli imputati, attraverso i loro difensori, contestavano la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito, ritenendo che gli elementi indiziari non fossero sufficienti a dimostrare la destinazione della sostanza sequestrata al mercato illegale.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha respinto le istanze dei ricorrenti, dichiarando il loro ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza degli imputati, ma si ferma a un livello preliminare, ovvero alla verifica dei requisiti formali e sostanziali dell’impugnazione stessa. La Corte ha riscontrato che i motivi presentati non erano conformi a quanto richiesto dalla legge per un giudizio di legittimità.
La Ripetitività dei Motivi come Causa di Inammissibilità
Un punto cruciale della decisione riguarda la natura dei motivi di ricorso. I giudici hanno osservato che le argomentazioni proposte erano una semplice riproduzione delle censure già esaminate e respinte con motivazioni logiche e giuridicamente corrette dalla Corte d’Appello. Proporre in Cassazione gli stessi identici argomenti, senza individuare vizi specifici nella sentenza impugnata (come un errore di diritto o un difetto manifesto di motivazione), trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di merito, cosa non consentita nell’ordinamento italiano. Il giudizio di legittimità, infatti, serve a controllare la corretta applicazione della legge, non a rivalutare i fatti.
La Preclusione di Nuovi Motivi in Cassazione
Un altro aspetto rilevante ha riguardato uno specifico motivo sollevato da una delle ricorrenti in merito al suo concorso nel reato. La Corte ha dichiarato tale motivo precluso, poiché non era stato precedentemente sollevato come motivo di appello. Questo principio, noto come effetto devolutivo dell’impugnazione, stabilisce che il giudice superiore può pronunciarsi solo sui punti della decisione che sono stati specificamente contestati. Introdurre un argomento per la prima volta in Cassazione è, salvo casi eccezionali, inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale. In primo luogo, si ribadisce che il ricorso per Cassazione non può limitarsi a una critica generica della sentenza di secondo grado, ma deve articolare censure specifiche contro la sua struttura logico-giuridica. Nel caso di specie, i ricorrenti si sono limitati a riproporre la loro versione dei fatti, già disattesa dal giudice di merito, il quale aveva invece basato la sua decisione su una serie di elementi indiziari convergenti che, letti nel loro complesso, conducevano a ritenere provata la finalità di spaccio.
In secondo luogo, la Corte applica rigorosamente l’art. 616 del codice di procedura penale. Questa norma prevede che, in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente sia condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche di una somma in favore della Cassa delle ammende. Tale sanzione ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare impugnazioni presentate con finalità meramente dilatorie o prive di fondamento giuridico.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in commento è un monito importante: un’impugnazione, specialmente in Cassazione, deve essere preparata con estrema cura e precisione. Presentare un ricorso inammissibile perché generico o ripetitivo non solo non produce alcun risultato utile per l’imputato, ma comporta anche conseguenze economiche negative. La sentenza evidenzia la necessità per la difesa di concentrarsi, fin dal primo grado, sulla costruzione di argomentazioni solide e, in sede di legittimità, di individuare esclusivamente i vizi di diritto o di motivazione che possono giustificare un annullamento della sentenza, evitando di trasformare il ricorso in un’inutile replica delle difese già svolte.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ad esempio perché sono meramente riproduttivi di argomenti già valutati e respinti dal giudice di merito, oppure perché mirano a una rivalutazione dei fatti, non consentita in Cassazione.
Cosa succede se un motivo di ricorso non è stato presentato nel precedente grado di appello?
Se un motivo di impugnazione non è stato sollevato nel giudizio di appello, è precluso e non può essere presentato per la prima volta in Cassazione. Il ricorso su quel punto specifico verrà dichiarato inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria (nel caso specifico, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3240 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3240 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a VICO EQUENSE il 07/06/1985 NOME nato a VICO EQUENSE il 20/10/1993
avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 181 COGNOME
NRG 27452/24
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità;
Considerato, infatti, che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 sugli elementi indiziari convergenti che portavano a ritenere la sostanza sequestrata destinata a finalità di spaccio); che il motivo proposto da COGNOME sul concorso nel reato è precluso, non risultando un motivo di appello sul punto;
Rilevato che all’inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore 1della Cassa delle ammende. Così deciso il $11112024.