Ricorso Inammissibile: Conseguenze di un Appello Generico
Presentare un ricorso in Cassazione non è un’opzione da prendere alla leggera. Quando i motivi di appello sono generici, non specifici e non si confrontano criticamente con la decisione impugnata, il risultato è quasi sempre un ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle conseguenze, confermando la condanna di un automobilista per lesioni colpose e omissione di fermata a seguito di un sinistro stradale e aggiungendo un’ulteriore sanzione economica.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla decisione del Tribunale di Enna, successivamente confermata dalla Corte di Appello di Caltanissetta. Un conducente di un furgone veniva ritenuto colpevole del reato di lesioni colpose e di essersi allontanato senza prestare soccorso dopo aver causato un incidente stradale. L’imputato, non accettando la condanna, decideva di presentare ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due punti principali:
1. Vizio di motivazione: sosteneva che mancassero elementi di prova oggettivi per dimostrare che fosse lui alla guida del veicolo al momento del sinistro.
2. Mancato riconoscimento della non punibilità: richiedeva l’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, relativo alla particolare tenuità del fatto, che avrebbe escluso la pena.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato come i motivi presentati fossero manifestamente infondati e generici. Invece di sollevare critiche puntuali e argomentate contro le motivazioni della sentenza d’appello, il ricorso si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti.
Questo approccio è contrario ai principi che regolano il giudizio di legittimità, il cui scopo non è riesaminare i fatti, ma verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato in dettaglio perché il ricorso non potesse essere accolto. In primo luogo, il ragionamento del giudice d’appello era stato giudicato coerente e ben fondato sulle risultanze processuali. La responsabilità dell’imputato era stata accertata valorizzando diversi elementi, tra cui:
* Le indicazioni fornite dalla persona offesa.
* L’esito degli accertamenti svolti dalla Polizia Giudiziaria.
* Le informazioni assunte presso la ditta di corrieri per cui l’imputato lavorava e che utilizzava il furgone.
Per quanto riguarda la richiesta di applicazione della causa di non punibilità, la Corte ha confermato che la decisione del giudice di merito di escluderla era basata su argomenti logici. Erano state considerate le modalità complessive della condotta e la non trascurabilità dell’offesa ai beni giuridici protetti (l’integrità fisica della persona e la sicurezza stradale), rendendo inapplicabile l’istituto della particolare tenuità del fatto.
Conclusioni
La decisione finale della Cassazione è netta: il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa sanzione aggiuntiva è stata giustificata dal palese carattere dilatorio e pretestuoso del ricorso.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: un ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico, specifico e critico. Non può essere una semplice riproposizione di argomenti già sconfessati. In caso contrario, non solo si rivelerà inefficace, ma comporterà anche significative conseguenze economiche per chi lo propone, fungendo da deterrente contro l’abuso dello strumento processuale.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati, generici, privi di un confronto critico con la decisione impugnata e si limitano a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice precedente.
Perché nel caso di specie non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La causa di non punibilità è stata negata perché i giudici di merito, con una motivazione logica, hanno ritenuto che la condotta complessiva dell’imputato e l’offesa ai beni giuridici protetti (incolumità personale e sicurezza stradale) non fossero di entità trascurabile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, soprattutto quando il ricorso appare avere un fine meramente dilatorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33763 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33763 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanisetta ha confermato la decisione del Tribunale di Enna che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole del reato di lesioni colpose e di omessa fermata in occasione di sinistro stradale e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità deducendo altresì il difetto della valutazione della prova di reità, in assenza di elementi obiettivi da cui inferire che il ricorrente fosse alla guida del furgone che aveva provocato il sinistro; con altra articolazione assume vizio motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen..
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali valorizzando le indicazioni della persona offesa e l’esito degli accertamenti di PG e le sommarie informazioni assunte presso la ditta che utilizzava il furgone nell’attività di corriere.
La causa di non punibilità è stata disattesa con argomenti logici che hanno considerato le complessive modalità della condotta e l’offesa non trascurabile ai beni giuridici protetti.
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2024