Ricorso inammissibile: La Necessità di Motivi Specifici nell’Impugnazione
Nel sistema processuale penale, l’impugnazione di una sentenza non è un’occasione per un nuovo processo, ma un controllo sulla correttezza della decisione precedente. Per questo motivo, la legge richiede che i motivi di ricorso siano specifici e pertinenti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché fondato su motivi generici. Analizziamo questa decisione per capire perché la specificità è un requisito non negoziabile.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato per il delitto di truffa dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La sua difesa si concentrava su un unico punto: la presunta mancanza dell’elemento psicologico del reato. Il ricorrente sosteneva che la motivazione della sentenza d’appello fosse illogica, ma lo faceva in termini molto generali. La sua doglianza, infatti, si limitava a una mera asserzione, senza articolare critiche puntuali e argomentate rispetto alle ragioni esposte dai giudici di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. I giudici hanno rilevato che il motivo presentato era, sotto un duplice profilo, inadeguato. In primo luogo, era considerato “generico” perché non enunciava né argomentava in modo esplicito i rilievi critici contro la decisione impugnata. In secondo luogo, era “aspecifico” perché non si confrontava con la trama argomentativa della sentenza della Corte d’Appello, la quale aveva chiaramente spiegato le ragioni per cui riteneva il ricorrente responsabile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione sul principio fondamentale, sancito dall’articolo 591, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, secondo cui la mancanza di specificità dei motivi determina l’inammissibilità del ricorso. I giudici hanno chiarito che l’inammissibilità deriva dalla “mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione”.
In altre parole, non è sufficiente affermare che una sentenza sia sbagliata o illogica. È indispensabile che il ricorrente individui con precisione i passaggi della motivazione che ritiene errati e spieghi, con argomenti giuridici o logici pertinenti, perché lo siano. Un’impugnazione che si limita a ripetere una tesi difensiva senza smontare punto per punto il ragionamento del giudice precedente è destinata a essere dichiarata inammissibile. Nel caso di specie, la difesa si era limitata a contestare l’affermazione di responsabilità senza entrare nel merito delle prove e delle argomentazioni che avevano portato la Corte d’Appello a quella conclusione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: la redazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi critica e dettagliata della sentenza che si intende contestare. Un ricorso inammissibile non solo porta al rigetto delle proprie istanze, ma comporta anche conseguenze economiche. La Corte, infatti, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La pronuncia sottolinea che il processo di impugnazione è un dialogo tecnico tra le parti e il giudice, che esige precisione, pertinenza e un confronto diretto con le ragioni della decisione attaccata, non un generico lamento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e aspecifici, limitandosi a una mera asserzione senza confrontarsi criticamente con le ragioni specifiche esposte nella motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per motivo di ricorso ‘generico’ e ‘aspecifico’?
Un motivo è generico quando non enuncia e argomenta in modo esplicito le critiche. È aspecifico quando non esiste una correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso, ovvero quando non si contesta puntualmente il ragionamento del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32022 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32022 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIDI RAHHAL( MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
considerato che il motivo cui è affidato di ricorso, con il quale si conte l’affermazione di responsabilità in ordine al delitto di truffa, per ma dell’elemento psicologico del reato, deducendo l’illogicità della motivazione, un verso generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i ri critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della impugnata (nel caso di specie, invero, la doglianza si limita ad una asserzione, senza esplicitarne le ragioni sottese) e per altro verso aspe perché non si confronta con la trama argomentativa della sentenza impugnata che a pagina 3 ha dato atto delle ragioni per le quali ha ritenuto il ri responsabile del reato ascrittogli;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a me dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla man di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e qu poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2024.