Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Divieto di Appelli Generici
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un appello non può essere una semplice fotocopia delle difese precedenti. Affinché sia valido, deve contenere una critica specifica e ragionata alla decisione impugnata. In caso contrario, il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguente conferma della condanna e ulteriori spese per l’imputato. Analizziamo questa ordinanza per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso di un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello. La ricorrente contestava due punti specifici della decisione di secondo grado:
1. La sussistenza di una circostanza aggravante: Secondo i giudici di merito, l’imputata aveva approfittato delle particolari modalità di una vendita a distanza online per commettere il reato, configurando così un’aggravante ai sensi dell’art. 61, comma quinto, del codice penale.
2. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: La difesa sosteneva che il reato commesso fosse di gravità talmente lieve da non meritare una sanzione penale, secondo quanto previsto dall’art. 131-bis del codice penale.
Con il suo ricorso in Cassazione, l’imputata ha cercato di ribaltare la decisione della Corte d’Appello su questi due aspetti.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, tuttavia, non è nemmeno entrata nel merito delle questioni. Ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione è di natura puramente processuale: i motivi presentati erano una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, la ricorrente si è limitata a ripresentare le stesse argomentazioni, senza confrontarsi criticamente con le specifiche motivazioni con cui la Corte d’Appello le aveva rigettate. Secondo la Cassazione, un ricorso di questo tipo è solo ‘apparente’ e non assolve alla sua funzione, che è quella di criticare in modo argomentato la sentenza impugnata.
Le Motivazioni
L’ordinanza chiarisce in modo netto perché un appello ‘fotocopia’ non può essere accolto. Il fulcro della decisione si basa sulla distinzione tra la riproposizione di un argomento e la critica motivata di una decisione.
La Genericità dei Motivi e la Mancanza di Specificità
Il compito del ricorrente in Cassazione non è ripetere all’infinito le proprie ragioni, ma dimostrare dove e perché il giudice precedente ha sbagliato nel valutarle. La Corte ha sottolineato che i motivi del ricorso erano ‘non specifici ma soltanto apparenti’. Mancava una critica puntuale alle pagine 5 e 6 della sentenza d’appello, dove i giudici avevano chiaramente spiegato:
* Perché l’aggravante era configurabile: l’imputata aveva tratto vantaggio dalle peculiari dinamiche della vendita online.
* Perché la causa di non punibilità non era applicabile: a sfavore dell’imputata pesavano sia i ‘numerosi precedenti penali’ sia le ‘insidiose modalità della condotta’.
Non avendo affrontato queste specifiche motivazioni, il ricorso è risultato sterile e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa decisione della Corte di Cassazione serve da monito per chiunque intenda impugnare una sentenza. Non è sufficiente essere in disaccordo con una decisione; è necessario costruire un atto di impugnazione che smonti, pezzo per pezzo, il ragionamento del giudice precedente. Un ricorso efficace deve dialogare con la sentenza che contesta, evidenziandone le presunte contraddizioni, gli errori di diritto o i vizi di motivazione. Limitarsi a ripetere le proprie tesi, ignorando le risposte già fornite dai giudici di merito, equivale a presentare un atto inefficace. La conseguenza, come in questo caso, è la dichiarazione di inammissibilità, che rende definitiva la condanna e comporta l’obbligo di pagare le spese processuali e un’ulteriore sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali erano i motivi principali del ricorso presentati dall’imputata?
L’imputata contestava la correttezza della motivazione relativa alla sussistenza della circostanza aggravante (art. 61, comma 5, c.p.) e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31995 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31995 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motiv a base della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61, cod. pen. e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolar fatto, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito particolare le pagine 5- 6 della sentenza impugnata, dove la Corte d’appello ha co motivato circa la configurabilità della circostanza aggravante contestata, avendo approfittato delle particolari modalità di vendita a distanza effettuata on line e c della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., in considerazion precedenti penali da cui risulta essere gravata l’imputata e delle insidiose condotta), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparent omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sente di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con co ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 09/07/2024
Il Consigliere Estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME
periali