Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce l’onere di specificità
Quando si impugna una sentenza, non basta dissentire. È fondamentale articolare critiche precise e pertinenti alla decisione del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano una mera riproduzione delle argomentazioni già respinte in appello. Questa pronuncia offre spunti importanti sulla tecnica di redazione degli atti giudiziari e sulle conseguenze di un’impugnazione generica.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso di un imputato condannato dalla Corte d’Appello di Torino per il reato di rapina impropria. La difesa sosteneva che i fatti avrebbero dovuto essere qualificati diversamente, ovvero come furto aggravato, contestando quindi la correttezza della qualificazione giuridica data dai giudici di merito. A sostegno della sua tesi, il ricorrente presentava due motivi di ricorso, lamentando sia la violazione di legge sia un vizio di motivazione da parte della Corte territoriale.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha ritenuto di non poter entrare nel merito della questione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che i motivi proposti non erano altro che una pedissequa riproposizione delle stesse doglianze già avanzate e analiticamente respinte nel giudizio d’appello. I giudici di secondo grado, secondo la Cassazione, avevano già fornito una risposta logica, corretta e giuridicamente fondata a tali argomentazioni, come emergeva chiaramente dalle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata.
Le Motivazioni: la Mancanza di Specificità del Ricorso
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma sancisce l’inammissibilità dell’impugnazione quando mancano i motivi specifici. La specificità, chiarisce la Corte, non si esaurisce nell’enunciare una critica, ma richiede un confronto diretto e puntuale con le ragioni esposte nella decisione che si contesta.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha creato una vera “correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione”. In altre parole, ha ignorato la motivazione della Corte d’Appello, limitandosi a ripetere le proprie tesi. Questo approccio rende il ricorso inammissibile perché non attacca efficacemente la sentenza, ma si limita a riproporre una versione dei fatti e del diritto già vagliata e motivatamente disattesa.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità ha avuto conseguenze significative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna è divenuta definitiva. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un’impugnazione, specialmente in Cassazione, deve essere un dialogo critico con la sentenza precedente, non un monologo che ne ignora le fondamenta. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile analizzare nel dettaglio le motivazioni del giudice e costruire argomenti che ne mettano in luce le specifiche debolezze giuridiche o logiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera riproduzione di argomentazioni già discusse e ritenute infondate dalla Corte d’Appello. Mancava una specifica critica correlata alle motivazioni della sentenza impugnata, rendendo l’atto generico.
Qual era l’oggetto principale della contestazione nel ricorso?
La contestazione principale riguardava la qualificazione giuridica del fatto. Il ricorrente sosteneva che il reato commesso dovesse essere considerato furto aggravato anziché rapina impropria, come invece stabilito dai giudici di merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31651 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31651 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla qualificazione gi del fatto nel delitto di rapina impropria contestato in luogo di quello d aggravato, sono meramente riproduttivi delle stesse doglianze in punto di fa già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argome logici e giuridici (si vedano pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a men dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisi impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 giugno 2024
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