Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3257 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3257 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il 04/08/1996 NOME COGNOME nato a ROVERETO il 16/08/1998
avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
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Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta l’affermazion in ordine alla penale responsabilità di entrambi i coimputati per il reato di cu artt. 110 e 640 cod. pen., nonché il mancato riconoscimento dell’attenuante di c all’art. 114 cod. pen. in relazione alla posizione dell’imputata, oltre ad esser dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 co pen., non sono consentiti in questa sede;
che, invero, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, co indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità del ragioni argomentate nella decisione impugnata, per come integrata dalle confermate ragioni del primo giudice, e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni dei giudi censurati, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazion delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante crit valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sinda del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e deci travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 46437 del 27/09/2 Metus, Rv. 285519 – 01; Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, COGNOME, Rv. 279908 – 01; Sez. 1, n. 26031 del 09/05/2013, P.G., Rv. 256035 – 01 e i motivazione), le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in quest sede (si veda, in particolare, pag. 5);
considerato che gli ulteriori motivi, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, oltre ad essere privi di concreta specificità, non sono consent quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illog argomentazione;
che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario ch il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle par rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi neg ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, riman disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione;
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che, quanto alla dosimetria della pena, l’onere argomentativo può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisiv rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittal che, nel caso in esame, i giudici dell’appello hanno correttamente esercitat la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del convincimento (si veda, in particolare, pag. 6);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con l condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi’ e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 3 dicembre 2024.