Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Quando si presenta un’impugnazione in Cassazione, non è sufficiente lamentare genericamente un’ingiustizia. È fondamentale articolare motivi precisi e dettagliati. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda questa regola fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile proprio a causa della sua genericità, con conseguente condanna della ricorrente alle spese. Analizziamo insieme questa decisione per capire quali sono i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un’imputata per reati legati all’indebito utilizzo di una carta di credito. Non accettando la sentenza, l’imputata ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo con cui lamentava sia una violazione di legge sia un difetto di motivazione da parte dei giudici di secondo grado.
L’obiettivo del ricorso era contestare l’affermazione della sua responsabilità penale per i fatti ascritti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle accuse, ma si è fermata a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che l’atto di impugnazione non rispettava i requisiti minimi previsti dalla legge per poter essere esaminato, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nell’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi presenta un ricorso di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il motivo di ricorso era “del tutto generico”.
In altre parole, la ricorrente si era limitata a criticare la sentenza di condanna senza però:
1. Indicare gli elementi specifici alla base della sua censura.
2. Consentire al giudice di individuare con precisione i rilievi mossi alla sentenza impugnata.
La Corte ha sottolineato che la motivazione della Corte d’Appello era, al contrario, “logicamente corretta”. Di fronte a una motivazione strutturata, un ricorso non può limitarsi a una contestazione vaga, ma deve “smontare” punto per punto il ragionamento del giudice precedente, evidenziando le specifiche contraddizioni o gli errori di diritto. La mancanza di questa specificità rende l’atto di impugnazione inidoneo a innescare un vero e proprio giudizio di legittimità, portando inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale nel diritto processuale penale: la specificità dei motivi di ricorso non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale. Per chi intende impugnare una sentenza, ciò significa che l’atto deve essere redatto con la massima cura e precisione, evitando formule generiche e astratte. È necessario condurre un’analisi critica e dettagliata della sentenza impugnata, identificando con esattezza i passaggi contestati e le norme che si presumono violate. In assenza di tale rigore, il rischio non è solo quello di vedere il proprio ricorso respinto, ma anche di subire una condanna al pagamento di spese e sanzioni, aggravando ulteriormente la propria posizione processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘del tutto generico’. Non indicava gli elementi specifici a fondamento della censura, non consentendo così al giudice di individuare i rilievi mossi contro la sentenza impugnata, in violazione dell’art. 581, comma 1, lett. d), del codice di procedura penale.
Quali erano le accuse originarie contro la ricorrente?
La ricorrente era stata condannata in appello per reati di indebito utilizzo di carta di credito.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della decisione?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43341 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43341 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputata per i reati di indebito utilizzo di carta di credito contestati ai capi e 3), è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta rispetto alla declaratoria di penale responsabilità dell’imputata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data n ottobre 2024
La Consigliera est.
Il Presidente
Corte di Cassazione – copia non ufficiale