Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema cruciale dei requisiti di ammissibilità degli atti di impugnazione nel processo penale. La decisione sottolinea come un ricorso inammissibile per genericità non possa superare il vaglio di legittimità, confermando un principio fondamentale per la corretta dialettica processuale. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere perché la precisione e la specificità dei motivi di ricorso non sono mere formalità, ma elementi sostanziali per la tutela dei diritti.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato per il reato previsto dall’articolo 496 del codice penale. La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte di Appello di Palermo. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello. Nello specifico, la difesa lamentava una errata valutazione delle prove e la mancata determinazione della pena nel minimo edittale, senza però articolare in modo dettagliato le proprie critiche.
La Decisione della Corte: il Ricorso è Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un punto centrale: la genericità e l’indeterminatezza del motivo presentato. Secondo i giudici supremi, l’atto di impugnazione era privo dei requisiti essenziali prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone al ricorrente di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In assenza di tale specificità, il ricorso non può essere esaminato nel merito.
Le Motivazioni: la Genericità che Impedisce il Giudizio
La Corte ha spiegato che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta logicamente corretta e coerente, il ricorrente non può limitarsi a una critica generica. È necessario, invece, che indichi con precisione gli elementi specifici che costituiscono la base della sua censura. Il ricorso in esame si limitava a contestare la valutazione delle prove e la quantificazione della pena in modo astratto, senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni sviluppate dai giudici di merito.
Questo approccio, secondo la Cassazione, non consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di legittimità. In altre parole, un motivo di ricorso è generico quando non delinea chiaramente il perimetro della critica, trasformandosi in una mera lamentela anziché in una contestazione giuridicamente strutturata. Di conseguenza, il ricorso inammissibile è la sanzione processuale per tale carenza.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti di Impugnazione
La decisione in commento ribadisce un principio cardine del sistema delle impugnazioni penali: la necessità di specificità dei motivi. Un ricorso efficace non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi o una critica vaga alla decisione del giudice. Deve, al contrario, essere un atto tecnico che dialoga criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone con precisione i vizi logici o le violazioni di legge. Per gli operatori del diritto, questa ordinanza rappresenta un monito a redigere atti di impugnazione chiari, dettagliati e puntuali, pena la severa sanzione dell’inammissibilità, che comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato. Non indicava specificamente gli elementi di fatto e le ragioni di diritto a sostegno della critica contro la sentenza impugnata, violando così i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso è inammissibile?
Quando il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Un motivo di ricorso è considerato “generico” quando non consente al giudice di comprendere quali siano le specifiche critiche mosse alla sentenza e su quali elementi si fondino. Si tratta di una contestazione vaga che non si confronta puntualmente con il ragionamento del giudice di grado inferiore, impedendo di fatto un controllo di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31514 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31514 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna dello stesso per il reato di cui all’art. 496 cod. Pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazion in relazione alla valutazione delle prove e alla mancata determinazion della pena nel minimo edittale, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base del censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibi con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 maggio 2024.