Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità e la Rinuncia Bloccano l’Appello
Nel complesso mondo della procedura penale, l’atto di impugnazione rappresenta uno strumento fondamentale di difesa. Tuttavia, la sua efficacia è subordinata al rispetto di precisi requisiti formali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità e la precedente rinuncia a un motivo di gravame possano condurre a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese. Analizziamo questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, la quale aveva confermato la sua condanna per una serie di reati gravi, tra cui il tentativo di rapina aggravata in abitazione. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, decideva di adire la Suprema Corte di Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo di ricorso.
La Valutazione della Corte di Cassazione: un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha stroncato sul nascere le aspettative del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si basa su due pilastri argomentativi distinti ma convergenti, che evidenziano errori procedurali cruciali da parte della difesa.
La Genericità del Motivo di Ricorso
Il primo motivo di inammissibilità risiede nella genericità dell’unico motivo presentato. La Corte ha rilevato che l’atto di ricorso era privo dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone al ricorrente di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorso non specificava chiaramente quali fossero gli elementi alla base della censura contro la sentenza impugnata. Questa indeterminatezza ha impedito ai giudici di legittimità di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato, rendendo di fatto l’appello un guscio vuoto.
La Rinuncia al Motivo sulla Responsabilità Penale
Il secondo e ancor più dirimente motivo di inammissibilità è legato a una circostanza avvenuta nel precedente grado di giudizio. La Corte di Cassazione ha evidenziato come, dalla lettura della sentenza d’appello, emergesse che l’imputato aveva esplicitamente rinunciato al motivo d’impugnazione relativo all’accertamento della sua responsabilità penale. Tale rinuncia, come osservato dai giudici d’appello, aveva esonerato la Corte territoriale dal motivare su quel punto, dovendosi ritenere la responsabilità “per acclarata”. Di conseguenza, non era più possibile riproporre la stessa questione davanti alla Cassazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni dell’ordinanza ribadiscono principi consolidati in tema di impugnazioni. Un ricorso inammissibile non è solo un atto inefficace, ma anche un atto che viola le regole fondamentali del contraddittorio processuale. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma una garanzia che permette al giudice dell’impugnazione di concentrarsi sulle reali doglianze, senza doversi perdere in critiche vaghe e non circostanziate.
Inoltre, la Corte sottolinea l’effetto preclusivo della rinuncia a un motivo di appello. Una volta che una parte processuale rinuncia a contestare un punto della decisione, quel punto si consolida e non può essere più messo in discussione nelle fasi successive del giudizio. La condotta processuale ha un peso e le scelte difensive, come la rinuncia, producono effetti giuridici non reversibili.
Conclusioni
La decisione in commento è un monito per chiunque intenda presentare un’impugnazione. La redazione di un ricorso richiede la massima precisione e specificità nell’articolazione delle censure. Inoltre, le scelte strategiche compiute nei gradi di merito, come la rinuncia a un motivo di appello, hanno conseguenze definitive sul prosieguo del giudizio. L’esito di questo caso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, dimostra che un ricorso non adeguatamente formulato non solo è inutile ai fini della difesa, ma si trasforma in un ulteriore onere economico.
Per quali ragioni un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile se è generico, cioè non indica in modo specifico gli elementi su cui si basa la censura, e se l’imputato ha rinunciato ai motivi di impugnazione relativi all’accertamento della sua responsabilità penale.
Cosa succede se si rinuncia a un motivo di appello?
La rinuncia a un motivo di appello esime la Corte dal dover motivare su quel punto specifico, considerandolo come un dato ormai accertato e non più in discussione per le fasi successive del giudizio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31500 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31500 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sua condanna peri reati di cui agli artt. 56, 110, 61 n. 5, 624-bis comma 3 e 625 comma 1, n. 7 cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in relazione al proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Inoltre, esso è inammissibile perché l’imputato aveva rinunciato al motivo d’impugnazione sull’accertamento della penale responsabilità: a pag. 2 della sentenza impugnata è possibile leggere ” osserva la Corte che l’esplicita rinunzia di cui si è detto poco sopra, esime questa Corte dal motivare in ordine alla responsabilità del COGNOME per il fatto a lui ascritto, dovendosi ritenere la stessa per acclarata” (tenuto conto, d’altronde, dell’esaustivo accertamento di primo grado); per altro verso la sentenza impugnata ha in maniera più che esauriente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio, oggetto di specifica deduzione difensiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 maggio 2024.