Ricorso Inammissibile per Genericità: la Cassazione fa il Punto
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È necessario formulare critiche specifiche e puntuali. In caso contrario, si rischia una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, offrendo uno spunto di riflessione sull’importanza della tecnica redazionale negli atti giudiziari.
Il Caso: un Appello contro la Condanna per Resistenza
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di resistenza. L’imputato, ritenuto colpevole sia in primo grado che in appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano sulla presunta insussistenza dell’elemento della minaccia, considerato costitutivo del reato contestato.
Tuttavia, secondo la Suprema Corte, le doglianze formulate dal ricorrente non superavano il vaglio preliminare di ammissibilità. L’atto di impugnazione è stato infatti giudicato vago e astratto, incapace di confrontarsi in modo costruttivo con le argomentazioni della sentenza della Corte d’Appello.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione risiede nella “genericità assoluta” del motivo dedotto. I giudici hanno osservato come la Corte d’Appello avesse correttamente e congruamente respinto il gravame, operando un legittimo rinvio alle motivazioni della sentenza di primo grado, proprio a fronte della genericità dell’atto d’appello.
In sostanza, se l’atto di impugnazione non attacca specificamente i punti della decisione che intende criticare, il giudice del gravame può legittimamente confermare la decisione precedente richiamandone le argomentazioni.
Le Conseguenze Economiche della Inammissibilità
A seguito della declaratoria di inammissibilità, la Corte ha applicato quanto previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria rappresenta un deterrente contro la proposizione di impugnazioni palesemente infondate o, come in questo caso, formulate in modo processualmente non corretto.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Il cuore della motivazione della Corte risiede nel principio secondo cui l’impugnazione deve contenere una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, senza confrontarsi con le ragioni addotte dal giudice precedente, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Nel caso di specie, il ricorrente non è riuscito a dimostrare le presunte lacune o illogicità nella motivazione della Corte d’Appello, la quale aveva adeguatamente giustificato la sussistenza dell’elemento della minaccia nel reato di resistenza. La genericità dell’appello ha quindi legittimato la Corte territoriale a confermare la sentenza di primo grado tramite rinvio, e la stessa genericità ha causato l’inevitabile inammissibilità del ricorso in Cassazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza sottolinea un’importante lezione pratica per chi opera nel diritto: la redazione di un atto di impugnazione richiede precisione, specificità e un confronto diretto con la motivazione del provvedimento che si intende contestare. Proporre un ricorso inammissibile non solo è inutile ai fini della difesa, ma espone il proprio assistito a conseguenze economiche significative. La decisione rafforza il ruolo della Corte di Cassazione come giudice di legittimità, il cui compito non è riesaminare i fatti, ma verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni dei giudici di merito. Pertanto, un’impugnazione efficace deve essere costruita come un dialogo critico con la sentenza precedente, non come una mera riproposizione di tesi già vagliate e respinte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato affetto da ‘genericità assoluta’ perché i motivi presentati non si confrontavano specificamente con le argomentazioni della sentenza della Corte d’Appello, risultando vaghi e astratti.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
È legittimo che una Corte d’Appello confermi una sentenza di primo grado semplicemente richiamandone le motivazioni?
Sì, secondo questa ordinanza è un ‘legittimo rinvio’. Una Corte d’Appello può richiamare gli argomenti della sentenza di primo grado quando l’atto di appello è generico e non solleva critiche specifiche e pertinenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43021 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43021 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESAGNE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Lecce che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente respinto il motivo di appello in ordine alla sussistenza dell’elemento della minaccia integrante il reato di resistenza, operando un legittimo rinvio agli argomenti della motivazione della sentenza di primo grado in ragione della genericità dell’atto di appello;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 25 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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