Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
L’impugnazione di una sentenza penale rappresenta un momento cruciale nel percorso giudiziario. Tuttavia, per essere efficace, deve rispettare precisi requisiti di forma e sostanza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione di approfondire il tema del ricorso inammissibile per genericità dei motivi, una questione che può avere conseguenze definitive per l’esito di un processo.
I Fatti del Processo
Il caso in esame trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto aggravato, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. Non rassegnato, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un presunto ‘vizio di motivazione’ da parte dei giudici di merito nella valutazione delle prove a suo carico. La difesa sosteneva, in sostanza, che la sentenza impugnata non avesse giustificato in modo adeguato e logico il proprio convincimento di colpevolezza.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici supremi, il ricorso presentato era affetto da un vizio insanabile di genericità e aspecificità.
L’Importanza della Correlazione tra i Motivi
Il punto centrale della decisione risiede nella mancanza di correlazione tra le ragioni esposte nel ricorso e quelle contenute nella sentenza impugnata. La Corte ha sottolineato che un atto di impugnazione non può limitarsi a ripetere doglianze generiche o a ignorare le argomentazioni del giudice precedente. È necessario, invece, che l’appellante si confronti specificamente con la motivazione del provvedimento che intende contestare, evidenziando in modo puntuale gli errori logici o giuridici che, a suo avviso, lo inficiano. In caso contrario, l’impugnazione si risolve in una critica astratta e non pertinente, che non consente al giudice superiore di svolgere il proprio ruolo di controllo.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha fondato la propria ordinanza su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Ha richiamato precedenti sentenze (tra cui Sez. 4, n. 34270/2007 e Sez. U, n. 8825/2016) che definiscono i contorni della genericità dei motivi di ricorso. Un’impugnazione è ‘aspecifica’ quando non riesce a stabilire un dialogo critico con la decisione impugnata. Non basta dissentire; occorre spiegare perché, e in quali punti specifici, la motivazione del giudice precedente sarebbe errata. La Suprema Corte ha ribadito che l’atto di impugnazione non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, pena la caduta nel vizio di aspecificità che ne determina l’inammissibilità.
Inoltre, l’ordinanza ha specificato che l’inammissibilità del ricorso è riconducibile a ‘colpa del ricorrente’. Questo principio, avallato anche dalla Corte Costituzionale (sent. n. 186/2000), giustifica la condanna non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche di una somma ulteriore a favore della cassa delle ammende, come sanzione per aver attivato inutilmente la macchina della giustizia.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, evidenzia l’onere per i difensori di redigere atti di impugnazione dettagliati, specifici e pertinenti, che analizzino criticamente ogni passaggio della motivazione della sentenza sfavorevole. In secondo luogo, chiarisce le severe conseguenze di un ricorso inammissibile: la decisione impugnata diventa definitiva e il ricorrente subisce una condanna economica aggiuntiva. Questo caso serve da monito: la giustizia richiede precisione e rigore, e l’accesso ai gradi superiori di giudizio è subordinato al rispetto di regole procedurali che garantiscono l’efficienza e la serietà del processo penale.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’ per genericità?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché l’atto di impugnazione è stato redatto in modo troppo vago e non specifico, senza confrontarsi puntualmente con le motivazioni della sentenza che si intende contestare.
Perché il ricorso in questo caso è stato considerato generico e aspecifico?
Perché mancava una chiara correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso. In pratica, l’appellante non ha criticato in modo specifico il ragionamento del giudice precedente, rendendo la sua impugnazione inefficace.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile per colpa del ricorrente?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000 euro, a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42925 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42925 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Indelicato NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto di furto aggravato.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle
Il ricorso è inammissibile.
La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satis giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammenta l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazio correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fo dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento cen senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOMECOGNOME Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorren Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesima al pagamento delle processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore dell delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle amm Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024
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