Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Generico
Quando si presenta un appello, la specificità dei motivi è fondamentale. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce le severe conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi addotti sono generici e non pertinenti al caso di specie. Questo principio è stato ribadito in un caso riguardante una condanna per furto aggravato di energia elettrica, dove l’impugnazione è stata respinta con addebito di spese e una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in secondo grado dalla Corte di Appello per il reato di furto aggravato di energia elettrica, ha presentato ricorso per Cassazione. L’imputato contestava sia la dichiarazione di responsabilità penale sia la determinazione della pena inflitta, ovvero il trattamento sanzionatorio. I motivi del ricorso si basavano su una presunta erronea applicazione della legge penale e su un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati e li ha ritenuti ‘patentemente generici’. Questa valutazione ha portato a una decisione netta e severa: la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Analisi di un ricorso inammissibile
I giudici hanno stabilito che le argomentazioni del ricorrente erano composte da ‘enunciati del tutto assertivi non correlabili al caso di specie’. In altre parole, le doglianze erano astratte e non si confrontavano in modo specifico e critico con le motivazioni della sentenza impugnata. Questo difetto di specificità rende l’appello non meritevole di essere esaminato nel merito, configurando un classico caso di ricorso inammissibile.
Le Conseguenze Economiche
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente a due pagamenti:
1. Il pagamento delle spese processuali.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa seconda condanna pecuniaria è stata giustificata dalla Corte sulla base della ‘colpa’ del ricorrente, ravvisata nell’aver proposto un’impugnazione ‘evidente inammissibilità’.
Le Motivazioni
La motivazione alla base della decisione della Cassazione risiede nella necessità di preservare la funzione del giudizio di legittimità. La Corte non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Ricorsi che non identificano specifici errori giuridici o vizi logici, ma si limitano a riproporre genericamente le proprie tesi, appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario. La sanzione pecuniaria, in questo contesto, funge da deterrente contro la presentazione di appelli pretestuosi o palesemente infondati, sottolineando la responsabilità della parte che avvia un’impugnazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. È essenziale che i motivi di ricorso siano specifici, pertinenti e critici rispetto alla decisione contestata. La genericità e l’assertività non solo portano a un ricorso inammissibile, ma espongono anche il ricorrente a significative conseguenze economiche. La decisione rafforza il principio secondo cui l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con serietà e consapevolezza, evitando impugnazioni dilatorie o prive di un solido fondamento giuridico.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che le argomentazioni presentate sono astratte, assertive e non si collegano in modo specifico ai fatti e alle motivazioni della sentenza che si sta impugnando, mancando di una critica puntuale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Secondo la decisione, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile è condannata a pagare sia le spese del processo sia una somma in denaro alla Cassa delle ammende, in questo caso fissata a 3.000 euro.
Perché viene inflitta una sanzione pecuniaria oltre al pagamento delle spese?
La sanzione viene applicata perché la Corte ravvisa profili di colpa nel ricorrente, dovuti all’aver presentato un’impugnazione la cui inammissibilità era evidente, configurando un abuso dello strumento processuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31311 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31311 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato di energia elettrica;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso – con i quali il ricorrente denun l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, a dichiarazione di responsabilità dell’imputato e alla determinazione del trattamento sanzionatorio sono patentemente generici poiché contengono enunciati del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Co cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – a versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/04/2024.