Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un’impugnazione, se non formulata correttamente, possa essere bloccata prima ancora di essere discussa. Il caso in esame dimostra le conseguenze di un ricorso inammissibile per genericità, un concetto fondamentale per chiunque si approcci al sistema giudiziario penale.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda ha origine da una condanna per il reato di rapina emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha presentato ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato. La Suprema Corte non ha analizzato il merito della questione, ma ha fermato il suo esame a un livello preliminare, dichiarando l’impugnazione inammissibile.
Le Ragioni del Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella “mancanza di specificità” dei motivi presentati dal ricorrente. Secondo i giudici, l’appello non era altro che una mera riproduzione di argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte territoriale. In pratica, l’imputato non ha formulato una critica puntuale e argomentata contro la sentenza di secondo grado, ma si è limitato a ripetere le sue difese.
La legge, in particolare l’articolo 591 del codice di procedura penale, richiede che l’atto di impugnazione contenga una critica specifica e mirata alle ragioni della decisione che si contesta. Un ricorso è considerato generico quando manca una correlazione diretta tra le argomentazioni della sentenza impugnata e le censure mosse dal ricorrente. È necessario, quindi, un confronto dialettico con la motivazione del giudice precedente, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche.
La Validità della Decisione della Corte d’Appello
La Cassazione ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse già valutato adeguatamente tutti gli aspetti sollevati dalla difesa. Le motivazioni della sentenza di secondo grado sono state ritenute corrette sia dal punto di vista logico che giuridico, in particolare su due punti cruciali:
1. L’attendibilità della persona offesa: La testimonianza della vittima era stata giudicata credibile e coerente.
2. La natura della minaccia: La condotta dell’imputato era stata correttamente qualificata come una minaccia, sebbene “implicita, larvata e indiretta”, elemento sufficiente a configurare il delitto di rapina.
Non avendo il ricorrente introdotto nuovi e specifici elementi di critica contro queste valutazioni, il suo ricorso è risultato sterile e, di conseguenza, inammissibile.
le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione sul principio secondo cui un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle questioni già decise nei gradi di merito. Il giudizio di legittimità ha lo scopo di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non di riesaminare i fatti come in un terzo grado di giudizio. La mancanza di una critica specifica e pertinente rende il ricorso non idoneo a stimolare questo tipo di controllo, portando inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Tale esito processuale impedisce al giudice di pronunciarsi sul merito della questione, cristallizzando la decisione impugnata.
le conclusioni
Le conseguenze pratiche di questa ordinanza sono significative. In primo luogo, la dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la condanna per rapina emessa dalla Corte d’Appello. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o meramente dilatori. La decisione, quindi, ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con serietà e rigore tecnico, pena l’inefficacia dell’azione legale e l’imposizione di sanzioni.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile, come in questo caso, quando è privo di specificità, ovvero quando non contesta in modo puntuale e argomentato le ragioni della decisione impugnata, ma si limita a riproporre censure già esaminate e respinte.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘privo di specificità’?
Significa che l’atto di impugnazione non individua chiaramente gli errori logici o giuridici della sentenza precedente, ma si presenta come una critica generica o una semplice riproposizione di argomenti già noti, senza un confronto diretto con la motivazione del giudice.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questa ordinanza è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30909 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30909 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SAN GINESIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il delitto di rapina contestato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici sia in ordine all’attendibilità della p.o. s in ordine all’idoneità della condotta dell’imputato a configurare una minaccia, seppur implicita, larvata e indiretta (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente