Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30738 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30738 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TAURIANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancat applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 c pen.;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisi impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di manc di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disattes con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/ Tushaj, Rv. 266591; Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 3, n. 776 del 04/04/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271863), le doglian difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si veda particolare, pag. 5 della motivazione);
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si denuncia il riconoscimento della recidiva contestata, non è consentito in sede di legittimità secondo qu prescritto dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.;
che, invero, la censura non risulta essere stata previamente dedotta appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sent impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare ne ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si vedano pagg. 2 – 4 della motivazione);
osservato che l’ultimo motivo, inerente al mancato proscioglimento dell’imputato in ragione dell’estinzione del reato per intervenuta prescrizi manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in pales contrasto con il dato normativo di cui all’art. 157, terzo comma, cod. pen. e la consolidata giurisprudenza di legittimità;
che, invero, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta equivalente o subvalente giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all’ 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del rea (cfr. Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, COGNOME, Rv. 280059; Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899);
che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente applicat legge, ampiamente argomentando sul punto (si veda pag. 6 della motivazione);
che, inoltre, l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eve prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr. Sez. U., 32 del 22/11/2000, COGNOME Luca, Rv. 217266);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 21 giugno 2024.