Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Motivi Specifici
Presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale nel nostro sistema giudiziario, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda un principio cruciale: un appello non può essere una semplice ripetizione di argomenti già esaminati. La conseguenza, in caso contrario, è una declaratoria di ricorso inammissibile, che pone fine al processo senza un esame del merito. Analizziamo questa ordinanza per comprendere le ragioni di tale decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un soggetto condannato in secondo grado per il reato di ricettazione, previsto dall’articolo 648 del codice penale. Il ricorrente, attraverso il suo difensore, aveva sollevato principalmente due questioni. In primo luogo, chiedeva alla Suprema Corte di riqualificare il fatto, trasformando il delitto di ricettazione nella più lieve contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.). In secondo luogo, contestava la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero la consapevolezza della provenienza illecita del bene.
La Valutazione del Ricorso Inammissibile da Parte della Corte
La Corte di Cassazione, esaminando l’atto di impugnazione, ha rapidamente concluso per la sua inammissibilità. Il fulcro della decisione risiede nella valutazione dei motivi di ricorso come “generici e non specifici”. Secondo i giudici, gli argomenti presentati non erano nuovi, ma si limitavano a riproporre le stesse identiche ragioni già discusse e ritenute infondate dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata. Questa mera riproposizione, senza un confronto critico con le motivazioni della decisione di secondo grado, rende l’appello privo della necessaria specificità richiesta dalla legge.
Il Principio della Correlazione tra Decisione Impugnata e Motivi di Appello
La Corte ha richiamato l’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che sancisce l’inammissibilità dell’appello quando mancano i motivi specifici. La specificità non è un mero requisito formale. Essa impone al ricorrente di instaurare un dialogo critico con la sentenza che intende contestare. Non è sufficiente esprimere il proprio disaccordo o ripetere le difese già svolte; è necessario spiegare perché le argomentazioni del giudice precedente sono errate, illogiche o non conformi alla legge. La mancanza di questa “correlazione” tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione porta inevitabilmente a un ricorso inammissibile.
Le Motivazioni
Nella sua sintetica ma chiara ordinanza, la Suprema Corte ha evidenziato che l’impugnazione era del tutto scollegata dalla logica argomentativa della sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente non ha attaccato il ragionamento del giudice di secondo grado, ma si è limitato a ripresentare una tesi già vagliata e respinta. Questo modus operandi non attiva un vero e proprio giudizio di legittimità, che ha lo scopo di controllare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito, non di riesaminare i fatti una terza volta sulla base delle medesime prospettazioni.
Le Conclusioni
La decisione si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque si approcci a un’impugnazione: l’atto di appello deve essere un’analisi critica e puntuale della sentenza che si contesta, non una sterile riedizione di difese passate. La specificità dei motivi è il presupposto indispensabile per poter accedere a un nuovo esame della vicenda processuale; in sua assenza, la porta del giudizio di legittimità resta chiusa.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se manca dei requisiti previsti dalla legge, come la specificità dei motivi. Ciò accade quando l’impugnazione si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nel grado precedente, senza una critica puntuale e specifica delle motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Qual era l’argomento principale del ricorrente e perché non è stato accolto?
L’argomento principale era la richiesta di riqualificare il reato da ricettazione a una contravvenzione meno grave e la contestazione dell’elemento soggettivo. Non è stato accolto perché la Corte di Cassazione ha ritenuto tali motivi generici e non specifici, in quanto erano una semplice ripetizione di argomenti già valutati e respinti dalla Corte d’Appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30201 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30201 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PATERNO’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificaz del reato di cui all’art. 648 cod.pen. nella contravvenzione di cui all’art. 712 cod. pen., la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione, è generico e non spec perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame a pag.2;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tr ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 2 luglio 2024
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