Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Controllo sulla Pena
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere rigettata quando non è correttamente formulata. La Corte ha stabilito che un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile di motivi di appello generici e meramente contestativi, specialmente quando riguardano la discrezionalità del giudice sulla determinazione della pena. Questo caso sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un organo di controllo sulla legittimità.
I Fatti del Processo
Due soggetti, a seguito di una condanna emessa dal Tribunale di Como e confermata dalla Corte d’Appello di Milano, hanno presentato ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato da entrambi riguardava la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione a due aspetti specifici: l’entità della pena, ritenuta eccessiva, e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. In sostanza, i ricorrenti non contestavano la loro colpevolezza, ma l’adeguatezza del trattamento sanzionatorio ricevuto.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, rigettando le argomentazioni della difesa in modo netto. La decisione si fonda su due pilastri: l’assoluta genericità delle censure e la loro manifesta infondatezza. Secondo i giudici supremi, le lamentele dei ricorrenti si traducevano in semplici “mere asserzioni contestative”, ovvero in una critica generica alla decisione del giudice di merito, senza individuare un preciso errore di diritto o un vizio logico nel percorso motivazionale della sentenza impugnata.
Il Principio della Discrezionalità del Giudice di Merito
La Corte ribadisce un principio consolidato: la quantificazione della pena è una prerogativa del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Tale potere discrezionale non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che la decisione non sia frutto di arbitrarietà o non sia supportata da una motivazione palesemente illogica. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che i giudici d’appello avessero adempiuto pienamente al loro onere motivazionale, spiegando in modo adeguato le ragioni della pena inflitta e del bilanciamento delle circostanze.
Le Motivazioni alla Base della Decisione
La motivazione della Cassazione è chiara: non si può chiedere al giudice di legittimità di rivalutare nel merito una decisione discrezionale ben argomentata. L’appello si limitava a esprimere un dissenso sulla valutazione del giudice, senza però dimostrare dove e perché tale valutazione fosse viziata da un errore logico o giuridico. L’onere di chi ricorre è quello di indicare con precisione il punto della sentenza che si ritiene errato e le ragioni giuridiche a supporto della propria tesi. In assenza di tale specificità, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve come monito per chi intende impugnare una sentenza di condanna davanti alla Corte di Cassazione. Non è sufficiente dichiararsi insoddisfatti della pena. È necessario articolare una critica tecnica, precisa e fondata su vizi concreti della decisione, come la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione. In caso contrario, il risultato non solo sarà la conferma della condanna, ma anche un’ulteriore sanzione economica: la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie ammontava a tremila euro per ciascun ricorrente. La decisione rafforza la stabilità delle sentenze di merito quando la loro motivazione rispetta i canoni della logica e del diritto.
Perché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili?
I ricorsi sono stati giudicati inammissibili a causa della loro assoluta genericità e manifesta infondatezza. Si limitavano a contestare la decisione del giudice sull’entità della pena senza individuare specifici vizi di legge o di motivazione.
È possibile contestare l’entità di una pena in Cassazione?
Sì, ma solo a condizione che si dimostri che la quantificazione della pena da parte del giudice di merito sia frutto di arbitrarietà o sia supportata da una motivazione manifestamente illogica. Una semplice critica sulla severità della sanzione non è sufficiente.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese processuali e una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30144 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30144 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Como per i reati loro rispettivamente ascritti.
Ritenuto che l’unico motivo da entrambi gli imputati sollevato (violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo dell’apparen della stessa in relazione alla pena irrogata, che si assume eccessiva nonché con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche invocate nella massima estensione) è inammissibile, non solo per l’assoluta genericità con cui è espresso, traducendosi in mere asserzioni contestative, ma anche perché manifestamente infondato. Giova ricordare che non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frut di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica evenienza che non si rinviene nel caso di specie (pp. 7, 8, 9). L’oner motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei princi informatori indicati dal giudice di legittimità;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024