Ricorso inammissibile: l’importanza della specificità nei motivi d’appello
Quando si presenta un’impugnazione avverso una sentenza di condanna, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È fondamentale articolare critiche precise e puntuali. In caso contrario, il rischio è quello di incappare in una dichiarazione di ricorso inammissibile, come stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza in esame. Questa decisione ribadisce un principio cruciale del nostro sistema processuale: l’atto di appello deve contenere una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata, e non limitarsi a riproporre le stesse difese già respinte.
I fatti del processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Perugia. L’imputato era stato ritenuto colpevole del delitto di furto aggravato, ai sensi degli articoli 624 e 625 del codice penale. Non rassegnato alla doppia condanna, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, affidando le sue speranze all’ultimo grado di giudizio.
I motivi del ricorso e il ricorso inammissibile
L’imputato ha basato il suo ricorso su due distinti motivi. Il primo contestava un presunto vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove (art. 192 c.p.p.). Il secondo, invece, lamentava una violazione di legge e un ulteriore vizio di motivazione riguardo alla sussistenza della circostanza aggravante contestata (art. 625, comma 1, n. 7 c.p.). Tuttavia, questi motivi non hanno superato il vaglio preliminare della Suprema Corte, portando a una pronuncia di ricorso inammissibile.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per una ragione chiara e consolidata in giurisprudenza: la genericità e la natura riproduttiva dei motivi presentati. I giudici hanno osservato che le censure sollevate dal ricorrente non erano altro che una pedissequa ripetizione di argomentazioni già ampiamente esaminate e respinte dalla Corte di Appello.
L’atto di impugnazione, per essere ammissibile, deve instaurare un dialogo critico con la sentenza che si contesta. Deve evidenziare specifici errori, omissioni o illogicità nel ragionamento del giudice di merito. Al contrario, un ricorso che si limita a riproporre le stesse doglianze, senza confrontarsi con le risposte già fornite nella sentenza d’appello, si rivela sterile e, di conseguenza, inammissibile. La Corte ha richiamato precedenti pronunce, tra cui una delle Sezioni Unite, che sottolineano come l’atto d’impugnazione debba avere un contenuto essenziale di critica specifica per superare il vaglio di ammissibilità.
Le conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione è un monito sull’importanza della tecnica redazionale degli atti di impugnazione. Non basta essere in disaccordo con una sentenza; è necessario dimostrare, con argomenti pertinenti e specifici, perché quella decisione sarebbe errata. Un ricorso inammissibile non solo chiude definitivamente la vicenda processuale, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. In questo caso, oltre al pagamento delle spese processuali, l’imputato è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questo provvedimento riafferma che l’accesso alla giustizia, specialmente nei gradi più alti, richiede rigore, precisione e una reale capacità di confrontarsi criticamente con le decisioni giudiziarie.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti di legge, ad esempio se i motivi sono generici, non criticano specificamente la sentenza impugnata, o si limitano a riproporre questioni già valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘riproduttivi’ di censure già esaminate?
Significa che il ricorrente, nel suo atto di appello, non introduce nuovi argomenti o critiche specifiche alla decisione impugnata, ma si limita a ripetere le stesse obiezioni e difese che erano già state presentate, valutate e rigettate dal giudice del grado precedente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso non meritevole di esame nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30117 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30117 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Perugia ha confermato l pronuncia del locale Tribunale che ha condanNOME COGNOME NOME per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
L’imputato ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello per du distinti motivi di ricorso: vizio di motivazione in relazione all’art. 192 cod. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla circostan aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
Il ricorso risulta inammissibile in quanto i motivi di ricorso sono riproduttiv profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di mer (per entrambi i motivi di ricorso v. fogli 5-6 sent. imp.) e non scandit specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, che s appalesa immune dai sollevati vizi (sul contenuto essenziale dell’att d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822).
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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