Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento ha sottolineato come un ricorso inammissibile per genericità dei motivi non possa trovare accoglimento, confermando una condanna per furto di energia. Questa ordinanza offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti essenziali di un atto di impugnazione in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di furto di energia elettrica, aggravato ai sensi dell’art. 625, commi 2 e 7, del codice penale. La sentenza di colpevolezza, emessa in primo grado dal Tribunale, era stata pienamente confermata dalla Corte di Appello territoriale. L’imputato, non rassegnato alla decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo di impugnazione.
Il Motivo del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’appellante ha basato il suo ricorso su un’unica doglianza: l’insufficienza della motivazione della sentenza di secondo grado. Tuttavia, questo motivo è stato giudicato dalla Suprema Corte come non consentito in sede di legittimità. Il ricorso, infatti, si limitava a presentare deduzioni generiche, risultando completamente sprovvisto di quelle precise ragioni di diritto e di quei dati di fatto che, secondo l’articolo 581 del codice di procedura penale, devono necessariamente sorreggere ogni richiesta.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte ha evidenziato un contrasto netto tra le argomentazioni del ricorrente e la struttura della sentenza impugnata. Mentre il ricorso si presentava vago e astratto, la decisione della Corte d’Appello è stata ritenuta logica e compiuta. La Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un giudice di legittimità. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non riesaminare le prove. Un ricorso che non si confronta specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre critiche generiche, è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha rilevato che il ricorso era palesemente privo dei requisiti minimi previsti dalla legge. L’articolo 581 del codice di procedura penale impone che i motivi di ricorso siano specifici e indichino chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che giustificano l’impugnazione. Nel caso di specie, l’appello si configurava come una critica generale e non argomentata alla decisione dei giudici di merito, senza individuare vizi logici o giuridici concreti. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni
La pronuncia si conclude con la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: l’accesso alla giustizia, specialmente in sede di legittimità, è subordinato al rispetto di regole precise che garantiscono serietà e fondatezza delle impugnazioni, evitando ricorsi meramente dilatori o pretestuosi.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché prospettava deduzioni generiche ed era privo delle specifiche ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste, come previsto dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Può la Corte di Cassazione riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione giudica in ‘sede di legittimità’, il che significa che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di assicurare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30108 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30108 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di colpevolezza resa dal locale Tribunale per il reato di furto di energia elettrica, aggravato ai sensi degli artt. 625, nn. 2 e 7 cod. pen. In Palermo il 25/10/2017).
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (insufficienza della motivazione) non è consentito in sede di legittimità perché prospetta deduzioni generiche, appalesandosi del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dat di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall’art. 581 cod. proc. pen.), a fronte di una sentenza che, diversamente da quanto assume il ricorrente, si appalesa logica e compiuta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH