Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce l’importanza della specificità dei motivi
Presentare un’impugnazione in ambito penale richiede precisione e rigore. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha evidenziato come la genericità dei motivi possa portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e impone agli avvocati una redazione attenta e puntuale degli atti di appello.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale di Mantova e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Brescia. L’imputato era stato riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall’articolo 186, comma 2, lettera b), del Codice della Strada. Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a una serie di censure che, tuttavia, non hanno superato il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
I Motivi del Ricorso e la Genericità dell’Appello
L’imputato lamentava diversi vizi nella sentenza impugnata, tra cui l’erronea applicazione della legge penale, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), la condanna alle spese processuali e l’eccessività della pena inflitta.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto che tali motivi fossero mere ‘deduzioni generiche’. Secondo i giudici, l’atto di ricorso si presentava privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto specifici che, secondo l’articolo 581 del codice di procedura penale, devono necessariamente sorreggere le richieste. In pratica, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già vagliate e respinte nei gradi di merito, senza muovere una critica puntuale e argomentata alla decisione della Corte d’Appello.
La Decisione della Corte di Cassazione su un Ricorso Inammissibile
Alla luce di queste considerazioni, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, constatando che l’atto di impugnazione non possiede i requisiti minimi per essere esaminato.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sul principio consolidato secondo cui un ricorso, per essere ammissibile, deve confrontarsi specificamente con la sentenza che intende contestare. Non è sufficiente una semplice riproposizione dei motivi già presentati in appello. È necessario, invece, che l’atto individui con precisione i punti della decisione impugnata che si ritengono errati e che esponga in modo chiaro le ragioni giuridiche e fattuali a sostegno della propria tesi. In assenza di questo confronto critico, il ricorso si risolve in una contestazione generica e, come tale, destinata all’inammissibilità. La Corte ha rilevato che la sentenza d’appello aveva già adeguatamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti giuridici, i profili di censura riproposti in Cassazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito sulla necessità di redigere atti di impugnazione chiari, specifici e pertinenti. Un ricorso inammissibile non solo preclude la possibilità di una revisione della condanna, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, che viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende. Per i professionisti del diritto, ciò significa dedicare la massima attenzione alla stesura dei motivi di ricorso, assicurandosi che essi siano solidamente ancorati sia alle norme di riferimento sia alle specifiche circostanze del caso concreto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati erano generici, privi delle specifiche ragioni di diritto e di fatto richieste dall’art. 581 del codice di procedura penale. Il ricorso si limitava a riproporre argomenti già respinti nei gradi precedenti senza una critica puntuale alla sentenza d’appello.
Quali erano i motivi del ricorso presentati dall’imputato?
L’imputato contestava l’erronea applicazione della legge penale, la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la condanna alle spese processuali e l’eccessività della pena.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30101 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30101 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Brescia che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale Mantova per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (in Quistello, MN, il 07/05/2017).
Ritenuto che i motivi di ricorso (erronea applicazione della legge penale in riferimento all’art. 581 cod. proc. pen., all’esclusione della causa di non puni di cui all’art. 131-bis cod. pen., alla condanna alle spese processu all’eccessività della pena inflitta) prospettano deduzioni generiche, appalesand prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le ric (così come previsto dall’art. 581 cod. proc. pen.), a fronte di una sentenza diversamente da quanto assume il ricorrente, ha adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici i profili di censura con il presente r riprodotti (pp. 3 e 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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