Ricorso inammissibile: la Cassazione boccia i motivi generici
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non basta semplicemente ripetere le proprie ragioni. È necessario un’analisi critica e puntuale della sentenza che si intende contestare. In caso contrario, il rischio è che il ricorso inammissibile venga dichiarato, ponendo fine al percorso giudiziario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illustra perfettamente questo principio, offrendo spunti fondamentali sulla tecnica redazionale degli atti giudiziari.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una sentenza della Corte di Appello che aveva parzialmente riformato una decisione di primo grado. L’imputato era stato condannato per i reati di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, previsti dal Codice della Strada. Non ritenendo giusta la condanna, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a diversi motivi.
Le sue doglianze si concentravano su tre punti principali:
1. Errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione sulla sua responsabilità.
2. Violazione del diritto di difesa, sostenendo che i prelievi ematici e biologici fossero stati effettuati senza avvisarlo della facoltà di farsi assistere da un difensore.
3. Vizio di motivazione riguardo la determinazione della pena e della sanzione amministrativa accessoria.
L’importanza della specificità e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha analizzato i motivi presentati e li ha respinti in toto, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione non risiede nel merito delle questioni, ma in un vizio procedurale fondamentale: la genericità e la ripetitività dei motivi. I giudici hanno osservato che le argomentazioni dell’imputato non erano altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già esposto e, soprattutto, già respinto dalla Corte di Appello.
La Suprema Corte ha sottolineato che un ricorso per Cassazione, per essere valido, deve assolvere a una funzione di critica argomentata contro la sentenza impugnata. Non è sufficiente riproporre le stesse difese, ma è necessario spiegare perché la decisione del giudice precedente sia errata in fatto o in diritto. In questo caso, il ricorso era ‘non specifico ma soltanto apparente’, poiché ometteva di confrontarsi con le motivazioni della Corte territoriale, che aveva già fornito una risposta corretta e completa a tutte le obiezioni sollevate.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio consolidato, richiamando anche una precedente sentenza (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009). Un ricorso è considerato ‘aspecifico’ quando non riesce a instaurare un dialogo critico con la pronuncia impugnata. Nel caso specifico, sia le doglianze sulla responsabilità penale, sia quelle sulla presunta violazione del diritto di difesa, avevano già ricevuto una risposta adeguata nel secondo grado di giudizio. Il ricorrente si è limitato a ignorare tali risposte, ripresentando le medesime questioni senza aggiungere nuovi elementi critici. Anche per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, la Corte ha ribadito che la sua determinazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, e la motivazione fornita dalla Corte di Appello era stata ritenuta congrua e logica.
Le Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità ha comportato conseguenze significative per il ricorrente. Oltre alla conferma definitiva della condanna, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce una lezione fondamentale per ogni difensore: il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di merito dove si possono semplicemente riproporre le proprie tesi. È un giudizio di legittimità che richiede un’analisi mirata e tecnica dei vizi della sentenza impugnata. Un ricorso generico o ripetitivo non solo è inutile, ma espone anche a ulteriori sanzioni economiche.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è privo dei requisiti richiesti dalla legge. Nel caso specifico, è stato ritenuto tale perché i motivi erano una semplice ripetizione di quelli già respinti in appello, senza una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata.
È sufficiente riproporre gli stessi motivi dell’appello nel ricorso per Cassazione?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha chiarito che la ‘pedissequa reiterazione’ di motivi già disattesi dalla Corte di merito rende il ricorso non specifico e, di conseguenza, inammissibile. È necessario che il ricorso critichi specificamente le ragioni della decisione di appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30100 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30100 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Patti, assolvendo COGNOME NOME dal reato di cui al capo b) perché il fatto non sussiste e rideterminando la pena relazione ai reati di cui agli artt. 186, co. 2 lett. b), e 187, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
L’imputato ricorre avverso la sentenza di appello deducendo inosservanza e falsa applicazione di legge penale, nonché vizio di motivazione in ordine alla ravvisata responsabilità per il reato ascritto; violazione di legge inutilizzabilità della prova acquisita in violazione del diritto di difesa, in qu si sarebbe proceduto ai prelievi ematici e biologici senza interpellare l’interess circa l’intenzione di farsi assistere da un difensore di fiducia; vizio di motivazi in ordine alla commisurazione della pena principale e della sanzione amministrativa accessoria.
Il primo motivo di ricorso si risolve in doglianze in fatto con cui si propone una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838-01), la quale ha motivato adeguatamente sulla responsabilità penale dell’imputato (v. p. 4 sent. imp.) Parimenti si dica per le doglianze poste con il secondo motivo di ricorso cui l Corte territoriale ha fornito risposta corretta, in fatto e in diritto (v. p. imp.). In punto di trattamento sanzionatorio, la motivazione si appalesa del tutt congrua, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 292.4