Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’opzione esercitabile senza precisi limiti. L’ordinanza in esame chiarisce perfettamente quando un ricorso inammissibile viene rigettato per la sua genericità e ripetitività, offrendo uno spunto fondamentale sull’importanza di redigere atti di impugnazione specifici e puntuali. Vediamo nel dettaglio la vicenda processuale e i principi affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto da parte della Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto responsabile per essersi allontanato in due diverse occasioni dalla propria abitazione, violando le prescrizioni imposte, senza aver richiesto una autorizzazione che, secondo i giudici di merito, sarebbe stata facilmente ottenibile. Inoltre, le ragioni addotte per giustificare tali allontanamenti, riconducibili a un presunto stato di necessità, non erano state ritenute sussistenti.
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una serie di vizi.
I Motivi del Ricorso e il concetto di ricorso inammissibile
La difesa dell’imputato ha basato il proprio ricorso su molteplici censure, tra cui:
* Vizi cumulativi di motivazione: si contestava la logicità e completezza del ragionamento della Corte d’Appello.
* Plurime violazioni di legge: si lamentava una scorretta applicazione delle norme giuridiche.
* Errata valutazione del dolo e della capacità dell’imputato.
* Mancato riconoscimento dello stato di necessità come causa di giustificazione.
* Mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Tuttavia, come vedremo, la Corte di Cassazione ha ritenuto l’intera impostazione del ricorso inadeguata a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di due ragioni fondamentali: la genericità e la ripetitività. I giudici hanno osservato che l’atto di impugnazione si risolveva in una “mera elencazione di lacune senza articolata motivazione”. In altre parole, il ricorrente si era limitato a elencare i presunti errori della sentenza d’appello senza però sviluppare un’argomentazione critica e specifica, capace di confrontarsi realmente con le ragioni esposte nella decisione impugnata.
Inoltre, il ricorso è stato considerato “riproduttivo” di censure identiche a quelle già presentate in appello. La Corte d’Appello aveva, infatti, già esaminato e confutato adeguatamente tali punti, rilevando come l’imputato si fosse allontanato senza autorizzazione e senza che vi fossero le necessità rappresentate. Proporre nuovamente le stesse questioni in Cassazione, senza attaccare specificamente la logica della confutazione del giudice di secondo grado, rende il ricorso privo di fondamento e, quindi, inammissibile.
Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio cardine del processo penale: il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di merito dove poter ridiscutere i fatti, ma un giudizio di legittimità. Per essere ammissibile, un ricorso deve essere specifico, criticare puntualmente le argomentazioni della sentenza impugnata e non limitarsi a riproporre le stesse difese già respinte. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro. Questo serve da monito sulla necessità di ponderare attentamente i motivi di impugnazione, evitando appelli pretestuosi o non adeguatamente strutturati.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando è generico, ossia si limita a una mera elencazione di presunti difetti senza una motivazione articolata, e quando è riproduttivo, cioè ripropone le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
È sufficiente elencare le violazioni di legge per un ricorso valido?
No, non è sufficiente. La Corte ha specificato che una “mera elencazione di lacune senza articolata motivazione” rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile. È necessario sviluppare una critica specifica e argomentata contro la decisione che si intende impugnare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29943 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29943 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a CANCELLARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si censura, deducendosi vizi cumulativi di motivazione plurime violazioni di legge, la ritenuta responsabilità (sotto il profilo del dolo, della capa mancato riconoscimento dello stato di necessità) ed il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è generico nella parte in cui si rivolve in u elencazione di lacune senza articolata motivazione e, al contempo, riproduttivo di identich censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha rilevato come il ricorrente s fosse allontanato in due occasioni dall’abitazione senza autorizzazione, pur facilment richiedibile, e senza che sussistessero le necessità rappresentate;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/07/2024