Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce le conseguenze della genericità
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel sistema legale italiano, un’opportunità cruciale per contestare una condanna. Tuttavia, questo strumento processuale richiede rigore e precisione. Un’ordinanza recente ci ricorda che un ricorso inammissibile, perché formulato in modo generico, non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche significative sanzioni economiche per chi lo propone. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.
I Fatti del Processo
Il caso origina dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. Dopo la conferma della sentenza da parte della Corte d’Appello, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della condanna, lamentando vizi nella motivazione della sentenza di secondo grado riguardo all’affermazione della sua colpevolezza.
La Valutazione del Ricorso Inammissibile da parte della Corte
La Suprema Corte, tuttavia, non è nemmeno entrata nel merito della questione. L’organo giudicante ha immediatamente rilevato un difetto fondamentale nell’atto di impugnazione: la sua genericità. L’imputato, nel suo ricorso, si doleva della mancata assoluzione, ma ometteva di spiegare in modo chiaro e specifico le ragioni giuridiche o fattuali a sostegno della sua tesi. In altre parole, il ricorso si limitava a una critica vaga e non argomentata della decisione precedente.
Le Conseguenze Economiche della Genericità
Secondo la legge e la giurisprudenza consolidata, la conseguenza diretta di un ricorso inammissibile è duplice. In primo luogo, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, e più gravoso, viene condannato al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto equa una sanzione di tremila euro. Questa sanzione viene applicata perché si presume che il ricorrente abbia agito con colpa nel presentare un’impugnazione priva dei requisiti minimi di legge, come stabilito anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
Le motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte sono state concise ma nette. Il principio cardine è che il ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione di lamentele. Deve contenere critiche specifiche, pertinenti e argomentate, in grado di individuare con precisione i presunti errori commessi dal giudice del grado precedente. Un atto che si limita a esprimere dissenso senza sostanziarlo con motivi di diritto o di fatto è considerato ‘generico’ e, quindi, non meritevole di essere esaminato. La decisione di condannare il ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria non è una punizione per aver esercitato un diritto, ma una conseguenza della modalità negligente con cui tale diritto è stato esercitato, causando un inutile dispendio di risorse giudiziarie.
Conclusioni: l’importanza della specificità negli atti giudiziari
Questa ordinanza è un monito importante per tutti gli operatori del diritto e per i loro assistiti. La redazione di un atto di impugnazione, specialmente se destinato alla Corte di Cassazione, richiede la massima diligenza e specificità. Non è sufficiente essere convinti della propria innocenza; è indispensabile tradurre tale convinzione in argomenti giuridici solidi e puntuali. In caso contrario, il rischio è non solo di veder confermata la condanna, ma anche di dover affrontare ulteriori e significative conseguenze economiche. La chiarezza e la precisione non sono solo questioni di stile, ma requisiti fondamentali per l’accesso alla giustizia.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa della sua ‘genericità’. L’imputato si era lamentato della mancata assoluzione senza tuttavia spiegare le ragioni specifiche, di fatto o di diritto, a sostegno della sua richiesta.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Cosa si intende per ‘genericità’ di un ricorso?
Un ricorso è considerato ‘generico’ quando non articola critiche specifiche e motivate contro la sentenza impugnata, ma si limita a esprimere un dissenso generale senza indicare con precisione quali parti della motivazione siano errate e per quali motivi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29815 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29815 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MATINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 385, cod. pen.. Egli deduce vizi di motivazione in punto di affermazione di colpevolezza.
Il ricorso è inammissibile per genericità, dolendosi sostanzialmente della mancata assoluzione, senza tuttavia spiegarne le ragioni.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa dele ammende. Così deciso, il 28 giugno 2024.