Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega Perché un Appello Generico Non Funziona
Quando si impugna una sentenza, non basta dissentire dalla decisione del giudice. È necessario articolare critiche precise e ragionate. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità conduca non solo alla conferma della condanna, ma anche a ulteriori sanzioni economiche. Analizziamo insieme questa importante ordinanza.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. La Corte d’Appello di Brescia aveva confermato la sentenza di primo grado. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha presentato ricorso per cassazione, sollevando diverse questioni: lamentava una violazione di legge e vizi di motivazione riguardo all’affermazione della sua colpevolezza, alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e al diniego delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con una decisione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non sono nemmeno entrati nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente. La porta della Cassazione, in questo caso, è rimasta chiusa. La ragione di tale drastica decisione risiede in un vizio fondamentale dell’atto di impugnazione: la sua genericità.
Le Motivazioni: La Genericità come Vizio Capitale
La Corte ha spiegato che le doglianze presentate dal ricorrente erano una mera “sostanziale riproposizione dei motivi d’appello”. In altre parole, l’imputato si è limitato a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sviluppare una critica specifica e ragionata contro le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Il ricorso esprimeva un semplice dissenso rispetto alle valutazioni dei giudici di merito, ma non attaccava in modo puntuale e pertinente il ragionamento logico-giuridico che sorreggeva la decisione. Questo approccio rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile. Per la Cassazione, non è sufficiente dire “non sono d’accordo”; è indispensabile spiegare perché, dal punto di vista giuridico, la sentenza precedente è sbagliata.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe. In primo luogo, la condanna diventa definitiva. In secondo luogo, come stabilito per legge, all’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Ma non è tutto. La Corte ha anche condannato l’imputato a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. I giudici hanno sottolineato che non vi erano elementi per ritenere che il ricorrente non avesse colpa nel determinare la causa di inammissibilità, richiamando un principio consolidato dalla Corte Costituzionale. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’impugnazione deve essere uno strumento tecnico, specifico e mirato, non una sterile ripetizione di argomenti già vagliati. La redazione di un ricorso richiede perizia e la capacità di individuare e contestare con precisione i vizi di una sentenza, pena l’inammissibilità e le relative sanzioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità, poiché si limitava a riproporre i motivi già presentati in appello e ad esprimere un dissenso generico rispetto alla sentenza impugnata, senza formulare una critica ragionata e specifica alle sue argomentazioni.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Cosa si intende per ‘riproposizione dei motivi d’appello’?
Significa che il ricorrente, nel suo atto di impugnazione davanti alla Corte di Cassazione, ha ripetuto le stesse argomentazioni e censure che aveva già sollevato nel precedente grado di giudizio (l’appello), senza confrontarsi criticamente con le motivazioni con cui il giudice d’appello le aveva respinte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29785 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29785 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 385, cod. pen..
Egli deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di affermazione di colpevolezza, di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto e diniego di attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile per genericità, risolvendosi le doglianze nella sostanziale riproposizione dei motivi d’appello e nel dissenso dalle valutazioni in fatto della sentenza impugnata, senza alcuna critica ragionata delle relative argomentazioni.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 giugno 2024.