Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Onere della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione non è una semplice formalità, ma un’attività tecnica che richiede precisione e specificità. Un ricorso inammissibile è l’esito infausto di un atto che non rispetta i rigidi requisiti imposti dalla legge, impedendo alla Corte di esaminare il caso nel merito. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di ricorso conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello, decideva di proporre ricorso per cassazione. Le sue difese si concentravano su due punti principali: la contestazione della propria responsabilità penale, con particolare riferimento alla mancata valutazione di un presunto stato di necessità (art. 54 c.p.), e la lamentela per un trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha rapidamente concluso per l’inammissibilità del ricorso. Il fulcro della decisione risiede nella constatazione che le argomentazioni presentate dal ricorrente erano del tutto prive di specificità. Invece di contestare punto per punto il ragionamento logico-giuridico della Corte d’Appello, la difesa si era limitata a riproporre le medesime censure già sollevate e respinte nel precedente grado di giudizio.
Questo approccio, secondo la giurisprudenza costante, rende un ricorso inammissibile. L’impugnazione di legittimità, infatti, non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorrente ha l’onere di confrontarsi direttamente con la decisione che intende criticare, evidenziandone le specifiche falle e non semplicemente riaffermando la propria tesi.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando come le doglianze fossero formulate in termini “assolutamente generici”. Erano, di fatto, “meramente propositive di censure svolte nell’atto di appello” e non si confrontavano “con le valutazioni effettuate dalla Corte” territoriale. Quest’ultima aveva fornito argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità, che il ricorso non aveva scalfito in alcun modo.
Anche la critica relativa all’eccessività della pena è stata giudicata inammissibile per mancanza di specificità. Il ricorrente non aveva infatti contestato puntualmente i criteri adottati dai giudici di merito per la determinazione della sanzione, come esposti nella motivazione della sentenza. In assenza di una critica mirata, anche questo motivo di ricorso si è rivelato inefficace. Pertanto, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: la specificità dei motivi di ricorso è un requisito imprescindibile. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione precedente; è necessario redigere un atto che analizzi criticamente la sentenza impugnata, smontandone il percorso argomentativo e dimostrando l’esistenza di vizi di legittimità o di motivazione. Un ricorso generico o ripetitivo è destinato a essere dichiarato inammissibile, con un aggravio di spese per l’imputato e la cristallizzazione definitiva della condanna.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano formulati in termini assolutamente generici, si limitavano a riproporre le stesse censure già presentate in appello e non si confrontavano specificamente con le valutazioni e le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Quali erano le principali critiche mosse dal ricorrente?
Il ricorrente contestava la sua responsabilità penale, la mancata valutazione di uno stato di necessità ai sensi dell’art. 54 del codice penale e l’eccessività del trattamento sanzionatorio applicato nei suoi confronti.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29768 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29768 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 8165/24 Piacente
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pe
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze contenute nell’unico motivo di ricorso – attinenti alla rite responsabilità e alla omessa valutazione dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen. -, oltre che formulate in termini assolutamente generici, sono meramente propositive di censure svolte nell’atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità;
Ritenuto infine che anche il profilo di censura relativo all’eccessività del tratta sanzionatorio – è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/06/2024