Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Onere della Specificità dei Motivi
Quando si presenta un’impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso la sentenza di condanna. È necessario formulare critiche precise e puntuali. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi conduca inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente. Analizziamo insieme questa importante ordinanza.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e altro. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a una serie di motivi.
Le sue lamentele, o doglianze, si concentravano su due aspetti principali: in primo luogo, contestava l’affermazione della sua responsabilità penale; in secondo luogo, criticava la mancata concessione delle attenuanti generiche e, di conseguenza, riteneva eccessiva la pena inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione: la Dichiarazione di Inammissibilità
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, dichiarandolo inammissibile. La decisione si basa su una valutazione rigorosa dei requisiti formali e sostanziali che ogni ricorso deve possedere per poter essere esaminato nel merito.
L’analisi del ricorso inammissibile per genericità
Il primo punto cruciale della decisione riguarda la genericità dei motivi addotti contro l’affermazione di responsabilità. I giudici di legittimità hanno osservato come le argomentazioni del ricorrente fossero mere enunciazioni, riproduttive di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. È mancato un vero e proprio confronto critico con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata. In pratica, il ricorrente non ha spiegato perché il ragionamento dei giudici di secondo grado fosse errato, limitandosi a ripetere le proprie tesi difensive. Questo vizio procedurale è fatale e porta direttamente alla declaratoria di ricorso inammissibile.
La questione delle attenuanti generiche
Anche il motivo relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche è stato giudicato privo di specificità. La Corte d’Appello aveva esposto puntualmente i criteri seguiti per negare tale beneficio. Il ricorrente, nel suo ricorso, non ha contestato specificamente quelle motivazioni, rendendo anche questa doglianza generica e, pertanto, inammissibile.
La posizione della parte civile
Un ultimo aspetto interessante riguarda la parte civile. Il suo difensore aveva richiesto la liquidazione delle spese legali per l’attività svolta nel giudizio di Cassazione. La Corte ha respinto la richiesta, applicando un principio consolidato: le spese sono dovute solo se la parte civile ha effettivamente svolto un’attività difensiva volta a contrastare il ricorso dell’imputato a tutela dei propri interessi risarcitori. In questo caso, essendo il ricorso già palesemente inammissibile, l’attività della parte civile non è stata ritenuta necessaria a tal fine.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda sul principio fondamentale secondo cui il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che non si confronta con le ragioni esposte nella sentenza precedente, ma si limita a riproporre le stesse questioni, elude questa funzione e si rivela inutile. Per questo, la legge ne prevede l’inammissibilità, per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e la definitività delle decisioni. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende funge da sanzione per aver attivato inutilmente il complesso meccanismo della giustizia di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale: la specificità è tutto. Non basta essere in disaccordo con una decisione; è indispensabile ‘smontare’ analiticamente il ragionamento del giudice, evidenziandone vizi logici o errori di diritto. Un ricorso generico è destinato a fallire, comportando non solo la conferma della condanna, ma anche un ulteriore esborso economico per le spese processuali e la sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, si limitavano a riproporre censure già vagliate dalla Corte territoriale e non si confrontavano specificamente con il puntuale e logico apparato argomentativo della sentenza d’appello.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa così definitiva.
Perché la richiesta di liquidazione delle spese legali della parte civile è stata respinta?
La richiesta è stata respinta perché, in una procedura di già rilevata inammissibilità del ricorso, non è stata riscontrata un’effettiva attività della parte civile diretta a contrastare l’impugnazione a tutela dei propri interessi civili risarcitori.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27982 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27982 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RAGUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
9′(r
n. 6892/24 Pisana
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 33 altro);
Esaminati i motivi di ricorso nonché le conclusioni e la nota spese della parte civi
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità p contestati sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure g dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argom (v. pagg. 2-3);
Ritenuto inoltre che anche la residua doglianza relativa alla mancata concessio attenuanti generiche – e di conseguenza all’eccessività del trattamento sanzionator di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri giudici del merito (v. pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende;
Ritenuto infine che non può accogliersi la richiesta di liquidazione delle spese ava difensore della parte civile, poiché essa è dovuta purché questa abbia effettivament nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la avversa pret propri interessi di natura civile risarcitoria, connotazione questa non attribuibi depositata nell’ambito della già rilevata procedura di inammissibilità del ricorso (S 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14/06/2024