Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici d’Appello
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un’impugnazione deve confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione che si contesta. In caso contrario, il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese per l’imputato. Analizziamo questo provvedimento per comprendere perché la genericità dei motivi rappresenta un errore fatale in sede di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale, emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione: un Ricorso Inammissibile
Gli Ermellini, tuttavia, non sono entrati nel merito della vicenda. L’esito del giudizio di legittimità è stato netto e immediato: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non si basa su una valutazione della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma su un vizio procedurale dell’atto di impugnazione stesso. La Corte ha ritenuto le doglianze, cioè i motivi di lamentela, come “generiche”, un difetto che ne ha precluso l’esame.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è chiara e didattica, spiegando nel dettaglio perché l’impugnazione non poteva essere accolta. In primo luogo, la Corte ha osservato che i motivi di ricorso si limitavano a “richiamare i motivi di appello”. In pratica, la difesa non ha fatto altro che riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello.
Questo approccio è considerato errato perché non tiene conto della natura del giudizio di cassazione. L’obiettivo non è ottenere un nuovo processo sui fatti, ma controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente, quindi, ha l’onere di spiegare precisamente dove e perché i giudici d’appello hanno sbagliato nel loro ragionamento.
Nel caso specifico, la Cassazione ha sottolineato che il ricorso non si misurava “affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo”. In altre parole, di fronte a una sentenza ben motivata, la difesa non ha opposto critiche specifiche, ma solo una generica riaffermazione delle proprie tesi. Questa mancanza di confronto diretto con la ratio decidendi della sentenza impugnata rende il ricorso inevitabilmente generico e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità. Essa comporta conseguenze concrete e onerose per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di cassazione. In secondo luogo, e più significativamente, il ricorrente è stato condannato al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario senza reali possibilità di successo. La decisione, quindi, lancia un messaggio inequivocabile: le impugnazioni devono essere mirate, specifiche e tecnicamente fondate. Un approccio superficiale non solo è destinato al fallimento, ma espone anche a significative sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, limitandosi a riproporre le stesse argomentazioni già esposte nel giudizio d’appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione logica e puntuale della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso erano ‘generici’?
Significa che le argomentazioni non erano specifiche e non contestavano i passaggi logici della decisione della Corte d’Appello. Invece di dimostrare un errore di diritto o un vizio di motivazione, il ricorrente ha semplicemente ribadito le proprie tesi, già esaminate e respinte.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27930 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27930 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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n. 6324/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato sono generiche, limitandos a richiamare i motivi di appello e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di meri adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo (v. pag. 2-3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/06/2024