Ricorso Inammissibile: la Cassazione Boccia i Motivi Generici
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso la sentenza di condanna. È necessario formulare critiche specifiche, puntuali e pertinenti. In caso contrario, il rischio è una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con una recente ordinanza, che analizziamo nel dettaglio.
I Fatti del Caso
Un imputato, già condannato dalla Corte di Appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e altro, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano su due punti principali: la contestazione dell’affermazione di responsabilità per il reato di resistenza e la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione con altri delitti per i quali aveva già subito una condanna irrevocabile in un precedente procedimento.
La Decisione della Corte di Cassazione
Gli Ermellini, esaminati gli atti, hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, ovvero alla valutazione della validità stessa dei motivi di ricorso. La Corte ha ritenuto che le argomentazioni del ricorrente non possedessero i requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge per poter essere esaminate.
Le Motivazioni: perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su una valutazione netta della genericità e della natura riproduttiva dei motivi di appello. Vediamo i due aspetti chiave.
Genericità delle Censure sulla Responsabilità
Per quanto riguarda la contestazione della colpevolezza, la Cassazione ha osservato che le doglianze erano “generiche”. In pratica, l’imputato si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte di Appello. Non vi era stato un reale confronto con le motivazioni della sentenza impugnata; il ricorso non spiegava perché il ragionamento dei giudici di secondo grado fosse errato, ma si limitava a ripetere una tesi già bocciata. Questo tipo di ricorso “fotocopia” è inammissibile perché non svolge la sua funzione, che è quella di criticare specificamente la decisione precedente.
Ripetitività sul Mancato Riconoscimento della Continuazione
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione, è stato giudicato inammissibile per le stesse ragioni. Il ricorrente aveva già sollevato la questione in Appello e la Corte territoriale l’aveva respinta con un “puntuale e logico apparato argomentativo”, spiegando perché non sussistesse un unico disegno criminoso. Il ricorso in Cassazione, anche su questo punto, si è rivelato una mera riproduzione delle censure precedenti, senza attaccare in modo specifico e pertinente il ragionamento logico-giuridico della Corte d’Appello.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna diventa definitiva. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’impugnazione non è un’occasione per ripetere all’infinito le proprie tesi, ma un rimedio che richiede uno sforzo argomentativo mirato a demolire, su basi logiche e giuridiche, il ragionamento del giudice che ha emesso il provvedimento contestato. Un ricorso generico e ripetitivo non solo è inutile, ma comporta anche costi aggiuntivi.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici, si limitano a riprodurre censure già vagliate e respinte nei precedenti gradi di giudizio e non si confrontano specificamente con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata.
Cosa significa che le doglianze sono “generiche” o “riproduttive”?
Significa che le critiche mosse alla sentenza non sono specifiche e puntuali, ma si limitano a ripetere argomenti già presentati in precedenza, senza indicare perché il ragionamento del giudice del grado inferiore sarebbe errato o illogico.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27914 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27914 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 5819/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. p altro);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reato resistenza sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliat dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti adeguatamente scrutinati dai giudici del merito con puntuale e logico apparato argomentativo (v. pag. sentenza impugnata);
Ritenuto altresì che le doglianze con cui si censura il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto del presente giudizio e analoghi delitti per il l’imputato ha riportato condanna con sentenza irrevocabile del 5 luglio 2020, sono riprodutti di censure già vagliate dalla Corte territoriale che le ha disattese con puntuale e lo apparato argomentativo, privo di fratture logiche, rappresentando la mancata configurabilità un unico disegno criminoso (v. pag. 7-8);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14/06/2024