Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Onere della Specificità nell’Appello Penale
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: l’importanza di presentare motivi di appello specifici e non meramente ripetitivi. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione, proprio perché le sue argomentazioni erano generiche e non si confrontavano adeguatamente con la decisione impugnata. Questa pronuncia offre un’importante lezione pratica per la redazione degli atti giudiziari.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo nei confronti di un imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale, e per altri capi d’imputazione. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza di secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione, affidando a tale atto le sue speranze di ottenere un annullamento della condanna.
L’Analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, nell’esaminare l’atto di impugnazione, ha rilevato una carenza fondamentale. Le doglianze presentate dal ricorrente, con cui si contestava l’affermazione della sua responsabilità penale, sono state definite “generiche”. In sostanza, l’imputato si era limitato a riproporre le stesse censure che erano già state esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorso era una mera riproduzione di argomenti già vagliati, senza un reale e puntuale confronto con l’apparato argomentativo logico e puntuale messo in campo dai giudici di merito nella sentenza di condanna.
La Questione delle Attenuanti Generiche
Anche la parte del ricorso relativa alla sanzione è incorsa nella medesima censura. Il ricorrente lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche e, di conseguenza, l’eccessività della pena inflitta. Tuttavia, anche su questo punto, la Corte ha riscontrato una totale mancanza di specificità. L’atto di appello non si confrontava con la puntuale esposizione dei criteri che avevano guidato i giudici di merito nel negare le attenuanti, rendendo anche questa doglianza del tutto inefficace.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nel principio di specificità dei motivi di ricorso. La Corte Suprema non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti nel merito. Il suo compito è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso, per essere ammissibile, deve quindi indicare con precisione quali sono stati gli errori di diritto o i vizi logici commessi dal giudice precedente. Limitarsi a ripetere argomenti già respinti, senza spiegare perché la motivazione della Corte d’Appello sarebbe errata, equivale a non presentare un vero motivo di impugnazione. Di fronte a questa carenza, la Corte non può fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità degli Atti
Questa ordinanza è un monito chiaro: la redazione di un atto di impugnazione richiede un lavoro di analisi critica e puntuale della sentenza che si intende contestare. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È necessario “smontare” l’argomentazione del giudice precedente, evidenziandone le crepe e gli errori specifici. Un ricorso generico non solo è destinato all’insuccesso, ma comporta anche conseguenze economiche negative per l’imputato, che viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro. La specificità non è un mero formalismo, ma la sostanza stessa del diritto di difesa in sede di legittimità.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte di Cassazione lo ha respinto senza entrare nel merito della questione, poiché l’atto non rispettava i requisiti di legge, in particolare quello della specificità dei motivi.
Perché le lamentele dell’imputato sono state giudicate generiche?
Perché si limitavano a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza contestare in modo specifico e puntuale il ragionamento logico-giuridico contenuto nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27890 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27890 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 5612/24 Tutone
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. p altro);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per i re contestati sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagli dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di me adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo (v. pagg. 4-6);
Ritenuto infine che anche la residua doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche – e di conseguenza all’eccessività del trattamento sanzionatorio – è pr di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adotta giudici del merito (v. pag. 7);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14/06/2024