Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3506 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3506 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 14/12/1998
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 14 settembre 2023 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato – per quanto di interesse in questa sede – la pronuncia del locale Tribunale del 26 settembre 2022 con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di anni due, giorni dieci di reclusione ed euro 1.000.00 di multa in ordine ai reati di furto in abitazione aggravato e di evasione aggravata.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione, per essere stato erroneamente qualificato il fatto come furto in abitazione pur essendo stata sottratta la merce presso i locali di un Ospedale, e dunque in un luogo non configurabile come privata dimora; vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
2.1. Ed infatti, con riferimento alla prima censura, deve essere osservato come essa, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l’atto di appello nella quale erano state diffusamente esplicate le ragioni di ricorrenza del delitto ex art. 624-bis cod. pen., rappresentando quello di verificazione del furto un luogo di privata dimora nel senso richiesto dalla suddetta norma (cfr. pp. 8 e ss. della sentenza impugnata) – reiteri le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatt che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano i dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contes Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel ca esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per c
solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).
E’ inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01).
2.2. Del pari inammissibile è anche la seconda doglianza eccepita da parte del ricorrente, in quanto proposta con motivo manifestamente infondato, osservato che la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. p. 13) ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secon grado ha ritenuto di negargli il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e altri, Rv. 242419-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Feiderte