Ricorso Inammissibile: la Cassazione Sottolinea la Necessità di Critiche Specifiche
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’elevata specificità e un’analisi critica puntuale della decisione impugnata. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su motivi generici. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere i requisiti di un’impugnazione efficace e le conseguenze di una sua errata formulazione.
I fatti del processo
Il caso trae origine da una condanna per concorso in furto in abitazione, aggravato dalla recidiva qualificata. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale, era stata interamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto tramite il suo difensore ricorso per Cassazione, contestando vari aspetti della sentenza di secondo grado, tra cui la determinazione della pena base, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva.
La decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, rilevando un vizio insanabile nell’atto di impugnazione stesso: la sua genericità. La Corte ha stabilito che i motivi addotti non erano supportati da una necessaria analisi critica delle argomentazioni che avevano fondato la decisione della Corte d’Appello. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni della declaratoria di inammissibilità
La Suprema Corte ha evidenziato come le doglianze del ricorrente fossero del tutto generiche. In particolare:
* Pena base: La contestazione sulla quantificazione della pena era generica e non teneva conto del fatto che i giudici di merito avevano correttamente applicato la cornice edittale in vigore al momento del reato.
* Dosimetria della pena: La doglianza sulla misurazione complessiva della sanzione era vaga e non argomentata.
* Attenuanti generiche e recidiva: Il diniego delle attenuanti e il riconoscimento della recidiva erano stati congruamente motivati dai giudici territoriali. Questi avevano sottolineato l’irrilevanza dell’unico elemento a favore (la scelta del rito abbreviato) per le attenuanti e, per la recidiva, avevano valorizzato i numerosi precedenti penali, anche specifici e ravvicinati, che confermavano la maggiore pericolosità sociale dell’imputato.
Le motivazioni
Il principio cardine che emerge da questa ordinanza è che il ricorso per Cassazione non può limitarsi a una mera riproposizione delle tesi difensive già esposte nei gradi di merito o a una generica lamentela sulla decisione. È necessario, invece, che l’atto di impugnazione si confronti direttamente e criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone le specifiche lacune, le contraddizioni o gli errori di diritto. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali, anche delle Sezioni Unite, che estendono il requisito della specificità dei motivi d’appello anche al ricorso per cassazione. La mancanza di questo confronto critico rende il motivo aspecifico e, quindi, inammissibile. Nel caso di specie, il ricorrente non ha spiegato perché la valutazione dei giudici di merito sulla pena, sulla recidiva e sulle attenuanti fosse errata in diritto o manifestamente illogica, limitandosi a esprimere un generico dissenso.
Le conclusioni
La pronuncia in esame rappresenta un importante monito per la difesa tecnica. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche ulteriori oneri economici, è indispensabile formulare motivi di ricorso che non siano semplici lamentele, ma vere e proprie critiche argomentate e puntuali, capaci di dialogare con la struttura motivazionale della sentenza che si intende impugnare. La genericità, come dimostra questo caso, è un ostacolo insormontabile che preclude alla Corte di Cassazione l’esame del merito della questione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici, privi di una necessaria analisi critica delle argomentazioni su cui si fondava la decisione della Corte d’Appello.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo alla determinazione della pena?
La Corte ha ritenuto che la pena base fosse stata correttamente stabilita secondo la cornice edittale applicabile all’epoca dei fatti e che le lamentele sulla dosimetria della pena fossero del tutto generiche.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27300 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27300 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, con la quale è stata confermata quella del Tribunal cittadino di condanna per concorso in furto in abitazione, con la recidiva qualificata (in San Pi Clarenza il 29/12/2011);
ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché propo per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base del decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 de 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
che, in particolare, quanto alla individuazione della pena base, la stessa è stata stabilita stregua della cornice edittale applicabile ratione temporis contrariamente a quanto genericamente affermato a difesa, laddove del tutto generica è la doglianza sulla dosimetria della pena, il diniego delle generiche e il riconoscimento della recidiva essendo stati congruamente giustificati dai giudici territoriali (quanto alle prime, avendo costoro rilevato l’ininfluenza d elemento allegato, vale a dire la scelta del rito; quanto alla seconda, richiamato i pl precedenti penali, anche specifici e ravvicinati, tali da confermare il giudizio di mag pericolosità espresso dall’agente)
rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p. condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 26 giugno 2024
La p sidente
Dona tJfla Frranti
La Consigliera est.
NOME COGNOME
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